DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 Agosto 2007, n. 46 - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo 'Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42').

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66 comma 3, dello statuto; Visto il proprio decreto 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42"); Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 21 maggio 2007, n. 9, adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonche' dell'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione istituzionale e dell'esito del tavolo di concertazione generale e trasmessa al Presidente del consiglio regionale e al consiglio delle autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 42, comma 2, e dall'art. 66, comma 3, dello statuto regionale; Preso atto del parere favorevole espresso dalla 5ª commissione consiliare nella seduta del 12 luglio 2007, con cui si propongono una raccomandazione e un invito; Dato atto del non accoglimento delle indicazioni proposte dalla 5ª commissione consiliare; Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 22 giugno 2007; Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 565 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42").

Art. 1. Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. Il comma 1 dell'art. 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n.18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "legge regionale 23 marzo 2000, n. 42") e' sostituito dal seguente: "1. I segni distintivi che contrassegnano gli uffici di informazione regionale e locale al fine di offrire un'immagine unitaria dei servizi di informazione ed accoglienza, sono definiti con atto del dirigente della competente struttura regionale. Essi sono utilizzati per la segnaletica stradale, compatibilmente con la normativa statale in materia, per le insegne esterne e per i contrassegni del personale di contatto in servizio presso gli uffici".

Art. 2. Sostituzione dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. L'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 e' sostituito dal seguente: Art. 11 (Disposizioni generali). - 1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti specificati negli articoli seguenti, nonche' gli altri requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti. 2. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere, ai fini della loro classificazione, devono inoltre possedere i requisiti elencati, rispettivamente, negli allegati C e D. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l'attivita' devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalita' e la fruibilita' da parte dell'utenza. 3. Le strutture ricettive di cui al presente capo sono realizzate su aree con destinazione d'uso turistico-ricettiva, conformemente a quanto indicato negli strumenti urbanistici del comune. 4. Nelle strutture ricettive di cui al presente titolo deve essere garantito ai lavoratori il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, degli accordi sindacali territoriali nonche' quelli di secondo grado finalizzati ad evitare situazioni di concorrenza anomale".

Art. 3. Sostituzione dell'art. 12 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Requisiti minimi). - 1. Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi: a) un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette; nel computo sono comprese anche eventuali unita' abitative nei limiti previsti dall'art. 26, comma 4 del testo unico; b) almeno un locale bagno ogni otto posti letto, o frazione; c) un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela; d) almeno un locale ad uso comune; e) tutti i requisiti indicati nell'allegato C come obbligatori per la classificazione ad una stella, tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore. 2. Le residenze turistico-alberghiere devono possedere i seguenti requisiti minimi: a) un numero di unita' abitative adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette, dotate di servizio autonomo di cucina e di locale bagno riservato; nel computo sono comprese anche eventuali camere, con o senza vano soggiorno e senza il servizio di cucina, nei limiti previsti dall'art. 27 comma 2 del testo unico; b) almeno un locale per uso comune; c) tutti i requisiti indicati nell'allegato D come obbligatori per la classificazione a due stelle tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore. 3. La residenza turistico-alberghiera, qualora sia costituita da piu' stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, puo' essere caratterizzata dalla centralizzazione dei principali servizi, tra cui quelli minimi di cui all'art. 14. 4. Le residenze turistico-alberghiere sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale e non sono, pertanto, autonomamente utilizzabili per singole parti".

Art. 4. Sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Denominazione). - 1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente titolo non puo' essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio dei comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue; non e' inoltre consentito di assumere la denominazione di una azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigente in materia, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dalla effettiva cessazione dell'azienda. 2. Il comune verifica il rispetto di quanto disposto al comma 1, a seguito della presentazione di denuncia inizio attivita' nonche' nei casi di mutamento della denominazione. 3. Non puo' essere assunta una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia diversa da quella dichiarata, fatte salve le situazioni esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento".

Art. 5. Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 e' sostituito dal seguente: "1. I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un locale apposito all'ingresso della struttura ricettiva".

Art. 6. Sostituzione dell'art. 15 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. L'art. 15 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001 e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Camere). - 1. Si intende per camera il singolo locale preordinato per il pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura. 2. La camera adibita al pernottamento della clientela puo' essere dotata di locale bagno riservato. Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, di vano soggiorno annesso alla camera stessa, ma da questa separato e distinto, puo' essere assunta la denominazione di âÂÂsuiteâÂÂ. 3. La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonche' dagli spazi aperti sulle stesse purche' non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati e' in tutti i casi arrotondabile all'unita'. 4. Nelle camere doppie di alberghi e residenze turistico-alberghiere gia' autorizzate alla data del 22 dicembre 1994, all'interno delle quali viene realizzato servizio igienico ad uso esclusivo degli ospiti della camera, e' consentito il mantenimento delle seguenti superfici: a) 10 metri quadrati per alberghi con 1 o 2 stelle e residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; b) 11 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 3 stelle; c) 12 metri quadrati per alberghi e residenze turistico-alberghiere con 4 stelle; d) 4 metri quadrati per posto letto aggiunto".

Art. 7. Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/R/2001

1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 18/ R/2001 e' inserito il seguente: "2-bis. Le superfici minime delle camere dell'unita' abitativa sono quelle indicate al comma 3 dell'art. 34-bis del testo...

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