Ordinanza del 14 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Pinerolo nei procedimenti penali riuniti a carico di Armando Cristian Maria ed altro Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, comma 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabil...

IL TRIBUNALE Alla pubblica udienza del 14 giugno 2007, nel procedimenti riuniti pendenti contro:

1) Armando Cristian Maria, nato a Torino il 21 marzo 1972, residente a Bruino (TO) - Via Avigliana n. 18/1, elettivamente domiciliato in Torino, via Goffredo Casalis n. 75, presso l'avv. Giovanni Ferrara, con l'assistenza e la difesa dell'avv. Giovanni Ferrara del Foro di Torino, di fiducia, imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110, 718 c.p. e 110, comma 9 t.u.l.p.s., perche', con una sola azione, in concorso con Armando Ivan, nella loro qualita' di soci amministratori della Bar Personal Armando S.n.c., detenendo un apparecchio videopoker Champion Quiz matr. n. 01099 distribuito dalla S.a.s. Int. Games riproducente il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali, e n. 2 apparecchi "ruota della fortuna" Eurodreams matr. nn. B340 e 951 distribuiti dalla Engineeering S.r.l. e consentendone il gioco al pubblico della sala giochi da loro gestita, installavano e tenevano giochi d'azzardo in luogo aperto al pubblico o comunque giochi non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 di cui all'art. 110 TULPS citato. Fatto commesso fino al 15 luglio 2004, in Orbassano.

2) Armando Cristian Maria, nato a Torino il 21 marzo 1972, residente a Bruino (TO), via Avigliana n. 18/1, elettivamente domiciliato in Torino, via Goffredo Casalis n. 75, presso l'avv. Giovanni Ferrara, con l'assistenza e la difesa dell'avv. Giovanni Ferrara del Foro di Torino, di fiducia imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110, 718 c.p. e 110, comma 6 T.u.l.p.s., perche', con una sola azione, in concorso con Armando Ivan, nella loro qualita' di soci amministratori della Bar Personal Armando S.n.c., detenendo un apparecchio videopoker Champion Quiz matr. n. 01099 distribuito dalla S.a.s. Int. Games e n. 2 apparecchi "ruota della fortuna" Eurodreams matr. nn. B340 e 951 distribuiti dalla Engineeering S.r.l. e consentendone il gioco al pubblico della sala giochi da loro gestita, installavano e tenevano giochi d'azzardo in luogo pubblico. Fatto commesso fino al 15 luglio 2004, in Orbassano. Ha pronunciato la seguente ordinanza (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87). Gli imputati sono stati originariamente citati a giudizio in unico processo, la loro posizione e' poi stata separata a seguito della declaratoria di nullita' del decreto di citazione a giudizio di Armando Cristian Maria e si e' quindi proceduto alla necessaria istruttoria in relazione alla posizione di Armando Ivan, nei cui confronti il pubblico ministero, all'udienza del 20 aprile 2006, ha modificato l'originaria imputazione, ex art. 516 c.p.p. I due procedimenti sono poi stati nuovamente riuniti dopo la rinnovazione della citazione a giudizio nei confronti di Armando Cristian Maria per l'imputazione siccome originariamente formulata (per il momento non modificata dal pubblico ministero) e le parti hanno concordato sull'utilizzo anche nei suoi confronti di tutti gli atti istruttori acquisiti nei riguardi di Armando Ivan. All'odierna udienza il pubblico ministero e il difensore hanno discusso il processo, richiedendo il primo la condanna degli imputati per i reati loro ascritti, e il secondo la loro assoluzione con formula di giustizia o, in subordine, l'applicazione del minimo della pena. Rileva innanzitutto il tribunale che la legge finanziaria per l'anno 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha profondamente innovato la disciplina concernente l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo (d'ora in avanti, semplicemente giochi) quale contenuta nell'art. 110 t.u.l.p.s. e la fattispecie incriminatrice prevista da tale disciplina - contestata ad entrambi gli imputati in maniera sostanzialmente identica, nonostante la non perfetta coincidenza formale del due capi d'imputazione - e' stata sostituita con la previsione di un mero illecito amministrativo. Ed invero, nella formulazione vigente alla data di commissione del reato oggi sub iudice (15 luglio 2004) l'art. 110 t.u.l.p.s. - gia' ripetutamente modificato (v.: art. 1, legge 17 dicembre 1986, n. 904; art. 1, legge 6 ottobre 1995, n. 425; art. 37, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388) - era quella risultante dal testo sostituito dall'art. 22, comma 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289, successivamente modificato dall'art. 39, comma 7-bis, di 30 settembre 2003, n. 269, conv., con modif., dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (a sua volta modificato dall'art. 4, comma 195, legge 24 dicembre 2003, n. 350). La disposizione applicabile ratione temporis nel presente processo - successivamente modificata, priva ancora dell'emanazione della legge finanziaria 2006, dall'art. 1, comma 495, legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha abrogato la previsione contenuta nel comma 7, lett. b) - cosi' recitava:

1) In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2) Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3) L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.

4) L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5) Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6) Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', come tali idonei per il gioco lecito, quelle che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita e' compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito...

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