Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Agevolazioni tributarie - Contributo per investimenti in aree svantaggiate nella forma di credito di imposta - Decadenza dal contributo conseguito per inottemperanza dell'obbligo di trasmissione di dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati - Ass...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253 (Disposizioni urgenti in materia tributaria), e dell'art. 62, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso con ordinanza del 18 ottobre 2006 dalla Commissione tributaria regionale della Campania sul ricorso proposto dalla Piccola Societa' Cooperativa Emme Erre Costruzioni a r.l. nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Nola, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ordinanza del 18 ottobre 2006, la Commissione tributaria regionale della Campania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale, secondo quanto testualmente si legge nel dispositivo dell'ordinanza, "delle leggi di sospensione del diritto all'utilizzo del credito di imposta (Legge n. 253/2002 e n. 289/2002)";

che il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare sull'appello avverso la sentenza, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da una contribuente contro un "avviso" relativo al recupero della somma di euro 7.265,00 sia perche' tale somma era stata utilizzata nell'anno 2002 dalla medesima, mediante compensazione, quale credito di imposta ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), in un periodo in cui - secondo quanto previsto dalle "sopravvenute leggi n. 253/2002 e n. 289/2002" - era stata sospesa la possibilita' della predetta compensazione, sia perche' la medesima contribuente aveva tardivamente inviato agli organi competenti la documentazione...

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