Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Proroga dei termini per la liquidazione dell'imposta ad opera della legge di conversione di decreto-legge - Asserito difetto dei presupposti prescritti per la decretazione d'urgenza - Insufficiente motivazione sulla rilevanza ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), aggiunto dalla legge di conversione 1 marzo 2005, n. 26, promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno con quattro ordinanze depositate il 6 novembre 2006, iscritte, rispettivamente, ai nn. 446, 447, 448 e 449 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 novembre 2007 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, nel corso di quattro distinti giudizi -- nei quali alcuni contribuenti avevano impugnato, adducendone la tardiva notificazione, gli avvisi di liquidazione dell'ICI emessi dal Comune di Grottammare per gli anni d'imposta dal 2000 al 2003 --, la Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, con quattro ordinanze dello stesso contenuto depositate il 6 novembre 2006 (r.o. numeri da 446 a 449 del 2007), ha sollevato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, identiche questioni di legittimita' dell'art. 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 1 marzo 2005, n. 26;

che, quanto alla non manifesta infondatezza delle suddette questioni, il giudice rimettente afferma che la norma censurata -- nel disporre, in deroga all'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la proroga sino al 31 dicembre 2005 dei termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) con scadenza il 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualita' d'imposta 2000 e successive -- viola l'evocato parametro costituzionale, perche' detta proroga, pur essendo stata giustificata dal legislatore con la "straordinaria necessita' e urgenza" di assicurare la funzionalita' degli enti locali, si baserebbe in realta' su un "falso presupposto", dal momento che reitererebbe precedenti provvedimenti legislativi di proroga...

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