Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorsi delle Regioni Veneto e Siciliana - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Trattazione delle sole questioni relati...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK , Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promossi con due ricorsi della Regione Veneto e con un ricorso della Regionale Siciliana, notificati il 31 agosto, il 5 e il 9 ottobre 2006, depositati in cancelleria l'11 settembre, l'11 e il 12 ottobre 2006 ed iscritti ai nn. 96, 103 e 104 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Francesco Castaldi e Giovanni Pitruzzella per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Regione Veneto, con due ricorsi - notificati il 31 agosto ed il 5 ottobre 2006, depositati l'11 settembre e l'11 ottobre 2006 - e la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 9 ottobre 2006 e depositato il 12 ottobre 2006, hanno, tra laltro, rispettivamente impugnato: gli artt. 3 e 5, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) (ricorso r. r. n. 96 del 2006); gli artt. 3 e 5, commi 1 e 2, di detto decreto-legge, nel testo risultante dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, (ricorso r. r. n. 103 del 2006), nonche' lart. 5 di detto decreto, nel testo risultante dalla legge di conversione (ricorso r. r. n. 104 del 2006), in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione (la prima ricorrente), nonche' agli artt. 117, comma terzo, Cost. ed agli artt. 14, lettera d), e 17, lettere b) e c), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana).

  2. - La Regione Veneto, con il primo dei due ricorsi, premette che l'art. 3 del d.l. n. 223 del 2006 ha stabilito che le attivita' economiche di distribuzione commerciale indicate dalla norma sono svolte senza una serie di limiti e di vincoli, puntualmente indicati, facendo salve le prescrizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione, disponendo altresi' l'abrogazione dalla data di entrata in vigore del decreto delle norme legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con dette disposizioni, nonche' che le Regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 di detto art. 3, entro il 1° gennaio 2007.

    Secondo la ricorrente, la norma ha ad oggetto la disciplina del "commercio", materia attribuita alla propria competenza legislativa residuale, alla quale sarebbero riconducibili anche le materie concernenti lo sviluppo dell'economia, quindi, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.

    A suo avviso, la "tutela della concorrenza", richiamata dalla norma quale titolo della competenza dello Stato, costituirebbe una materia âÂÂtrasversaleâÂÂ, che interessa molteplici ambiti di competenza. Tuttavia, al fine di evitare una illegittima compressione delle competenze regionali, dovrebbe ritenersi che, in virtu' dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., allo Stato spettano gli "strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese", quindi l'intervento statale deve essere giustificato dalla "sua rilevanza macroeconomica", restando attribuiti alla competenza legislativa delle Regioni, concorrente o residuale, gli interventi "sintonizzati sulla realta' produttiva regionale", che non introducono ostacoli alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e non limitano l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Una differente interpretazione della norma costituzionale limiterebbe eccessivamente la potesta' legislativa esclusiva delle Regioni, privandole della facolta' di regolamentare le autorizzazioni e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali.

    La ricorrente deduce, infine, che sarebbe improprio il richiamo, contenuto nel citato art. 3, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, comma secondo, lettera m , Cost.), materia comunque anche questa trasversale, che neppure giustifica una illegittima compressione delle competenze regionali.

    2.1. - L'art. 5, comma 2, del d. l. n. 223 del 2006, stabilisce che la vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione negli esercizi commerciali della cosiddetta grande distribuzione e' consentita durante lorario di apertura degli stessi e deve essere effettuata nellambito di un apposito reparto, con lassistenza di uno o piu' farmacisti abilitati allesercizio della professione ed iscritti al relativo ordine, restando vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

    Secondo la Regione Veneto, scopo della norma sarebbe quello di garantire vantaggi ai consumatori, in termini di prezzi e di orari di apertura degli esercizi commerciali, sicche' la disposizione interverrebbe nella materia "commercio", attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni e, percio', si porrebbe in contrasto con l'art. 117, quarto comma, Cost.

    Inoltre, qualora si riconducesse la disciplina in esame alla materia "tutela della salute", la norma sarebbe comunque illegittima, in quanto, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., non si limita a stabilire principi fondamentali, ma disciplina l'orario e le modalita' della vendita dei farmaci da banco o di automedicazione, pone divieti specifici per concorsi, operazioni a premio e vendite sotto costo e, in tal modo, contiene statuizioni al piu' basso grado di astrattezza che, per il loro carattere di dettaglio, sono insuscettibili di sviluppi normativi ulteriori.

    2.2. - La Regione Veneto, con il secondo dei citati ricorsi, deduce che la legge n. 248 del 2006, di conversione del d.l. n. 223 del 2006, avrebbe introdotto ulteriori norme pure lesive delle competenze regionali.

    In riferimento agli artt. 3 e 5 (in particolare, ai commi 1 e 2 di questultima norma) di detto decreto-legge, nel testo risultante dalla legge di conversione, la ricorrente riproduce le argomentazioni svolte nel primo ricorso per sostenerne l'illegittimita'.

    2.3. - In entrambi i giudizi si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con atti di contenuto sostanzialmente coincidente, che le questioni siano dichiarate infondate.

    A suo avviso, il citato art. 3 non disciplina in dettaglio lo svolgimento di attivita' commerciali, ma rimuove alcuni vincoli, allo scopo di incentivare la libera concorrenza, disponendo esclusivamente l'abrogazione delle norme statali che li contenevano e precisando che le relative disposizioni costituiscono principi per la legislazione regionale.

    La disciplina stabilita dallart. 5 del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, e' riconducibile alla materia "tutela della concorrenza" e la norma, in parte, ha derogato al principio della esclusivita' della vendita dei farmaci presso le farmacie, perseguendo anche obiettivi di tutela della salute, mediante la liberalizzazione della vendita di alcuni di essi. Alla tutela della salute sarebbero riconducibili le prescrizioni che impongono la presenza nel reparto di un farmacista abilitato all'esercizio della professione e vietano determinate modalita' di vendita, ispirate allo scopo di bilanciare la liberalizzazione della vendita e lesigenza di evitarne lattuazione con modalita' pregiudizievoli della tutela della salute.

  3. - La Regione Siciliana deduce che l'art. 5 del d. l. n. 223 del 2006, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 248 del 2006, disciplina la materia dell'organizzazione del servizio farmaceutico, riconducibile alla "tutela della salute", nella quale lo Stato puo' soltanto stabilire i principi fondamentali. Pertanto, la norma violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto conterrebbe una disciplina di dettaglio, completa ed autoapplicativa, che, incidendo sulle modalita' di vendita dei farmaci, difetterebbe dell'indeterminatezza, propria delle norme di principio.

    La disposizione si porrebbe, inoltre, in contrasto con lart. 17, lettere b) e c), dello statuto regionale, che attribuisce alla competenza legislativa concorrente di essa istante le materie dell'igiene e sanita' pubblica e dell'assistenza sanitaria, riconducibili...

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