Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Espulsione deliberata dal Ministro dell'interno, o dal Prefetto per sua delega, per motivi di terrorismo - Ricorso giurisdizionale - Impossibilita' per il giudice di sospendere cautelarmente l'esecuzione del provvedimento - Denunciata irragionevolezza, nonche' viol...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 4, 4-bis e 5, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 2005, n. 155, promosso con ordinanza del 17 maggio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da B.B. contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti l'atto di costituzione di B.B. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi l'avvocato Arturo Salerni per B.B. e l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 17 maggio 2006, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione - questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 4, 4-bis e 5, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 2005, n. 155.

    Il giudizio a quo e' stato promosso al fine di ottenere, previa sospensione, l'annullamento del provvedimento di espulsione adottato nei confronti del ricorrente dal Ministro dell'interno, il 1° settembre 2005, a norma dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

    In sede di descrizione del fatto, il Tribunale rimettente specifica che il decreto - emesso in applicazione del citato "articolo 13, 1° comma, del d.lgs. n. 286/1998, come integrato dalle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto-legge n. 144/2005" - risulta motivato con riferimento alle relazioni intrattenute dal ricorrente nell'ambiente dell'integralismo islamico ed a condotte che, "nell'attuale contesto del terrorismo di matrice islamica, sono motivo di grave turbamento per l'ordine pubblico e di pericolo per la sicurezza nazionale".

    Il rimettente riferisce inoltre che, nell'adunanza camerale tenuta il 12 gennaio 2006 per provvedere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto impugnato, ha richiesto chiarimenti istruttori al Ministero dell'interno e che tale Ministero, con provvedimento del 22 febbraio 2006, ha opposto il segreto di Stato relativamente all'ostensione nel giudizio degli atti amministrativi culminati con il decreto impugnato.

    Il Tribunale amministrativo riferisce, infine, di aver trattenuto in decisione il ricorso alla pubblica udienza del 23 marzo 2006.

    Tanto premesso in fatto, il giudice a quo rileva anzitutto che nella fattispecie al suo esame dovrebbero applicarsi "le disposizioni in materia di espulsione degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo", "per effetto del richiamo contenuto nel 1° comma dell'art. 3 del decreto-legge n. 144/2005 (nel testo modificato dalla legge di conversione n. 155/2005)". Sarebbe quindi preclusa, a prescindere dall'eventuale fondamento della relativa domanda, la sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento. Per altro verso, a parere del rimettente, l'avvenuta opposizione del segreto di Stato comporterebbe la sospensione del procedimento, per una durata massima di due anni, in attesa che gli atti richiesti possano essere esibiti (commi 4-bis e 5 dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 144 del 2005).

    Il Tribunale amministrativo lamenta, a tale ultimo proposito, che per effetto della disciplina censurata risulta sostanzialmente inibita la celebrazione del giudizio, il quale non puo' essere definito nel merito, attesa per un verso la carenza di informazioni sugli elementi di fatto valutati per l'espulsione e considerata, per altro verso, l'impossibilita' di integrare la base cognitiva, in quanto "l'esecuzione dell'istruttoria (ed in particolare l'ordine di acquisizione degli atti nel procedimento conclusosi con il provvedimento di espulsione) potrebbe comportare la divulgazione di informazioni coperte da segreto, laddove l'opponibilita' del segreto non e', peraltro, derogabile dal giudice amministrativo e nei confronti del giudice amministrativo".

    La previsione dell'esecuzione immediata del provvedimento di espulsione, senza che la stessa possa essere sospesa dal giudice amministrativo, si pone in contrasto, a parere del rimettente, con gli artt. 3, 24 e 113 Cost., perche' comprime in misura non ragionevole il diritto alla tutela giurisdizionale "nei confronti di un provvedimento gia' sottratto alla preventiva convalida da parte del giudice ordinario".

    D'altronde - osserva il giudice a quo - la "probabile impossibilita" di accertamenti istruttori, a causa dell'opposizione del segreto di Stato e della conseguente sospensione del procedimento per un periodo presumibile di due anni, "rende nella sostanza non sindacabile, in sede giurisdizionale, il provvedimento di espulsione, almeno per quanto riguarda la deduzione di vizi di legittimita' per eccesso di potere...

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