Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Patente a punti - Previsto obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e asserita indebita compressione del d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nonche' dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, promosso con ordinanza del 10 luglio 2006 dal Giudice di pace di Pisa nel procedimento civile vertente tra Edizioni E.T.S. s.r.l. e il Comune di San Giuliano Terme iscritta al n. 110 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Giudice di pace di Pisa, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato - in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992;

che il rimettente deduce, in via preliminare, di dovere giudicare del ricorso presentato dalla societa' âÂÂEdizioni...

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