Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella -...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e degli artt. 1 e 10 della stessa legge, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 20 marzo e del 6 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Torino, del 30 marzo 2006 dalla Corte di assise d'appello di Caltanissetta, del 7 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Torino, del 28 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Palermo, del 21 marzo 2006 dalla Corte di assise d'appello di Roma, del 6 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Palermo, del 4 aprile e del 3 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Brescia, del 10 maggio dalla Corte d'appello di Torino, del 13 aprile e del 7 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Brescia, del 3 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Palermo, del 25 maggio e del 1° giugno 2006 dalla Corte d'appello di Torino, del 24 maggio 2006 dalla Corte d'appello di Trento, del 19 e del 27 ottobre 2006 dalla Corte d'appello di Palermo, rispettivamente iscritte ai numeri 247, 248, 281, 343, 364, 389, 470, 495, 496, 568 e 672 del registro ordinanze 2006 e ai numeri 15, 21, 75, 76, 121, 385 e 386 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, numeri 34, 36, 39, 40, 41, 45, 46 e 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 e numeri 6, 7, 8, 10, 12 e 21, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 21 novembre 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con numerose ordinanze, le Corti d'appello di Torino (r.o. nn. 248, 343 e 568 del 2006; nn. 75 e 76 del 2007), di Palermo (r.o. nn. 364 e 470 del 2006; nn. 21, 385 e 386 del 2007), di Brescia (r.o. nn. 495, 496, 672 del 2006; n. 15 del 2007), di Trento (r.o. n. 121 del 2007) e la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta (r.o. n. 281 del 2006) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 97, 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nel caso previsto dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., quando cioe' sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado, e sempre che tali prove risultino decisive;

che la Corte d'appello di Torino (r.o. n. 247 del 2006) e la Corte d'assise d'appello di Roma (r.o...

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