Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Piemonte - Previsione della irrogazione di sanzione amministrativa per il mancato raggiungimento, a livello comunale, degli obiettivi di raccolta differenziata - Dedotto contrasto con il principio di ragionevolezza - Questione sollevata sulla bas...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), in relazione agli artt. 4 e 11 della stessa legge, promosso con ordinanza del 1° marzo 2007 dal Tribunale di Cuneo nel procedimento civile vertente tra il Comune di Saluzzo e la Provincia di Cuneo, iscritta al n. 484 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella Camera di consiglio del 21 novembre 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale di Cuneo, con ordinanza del 1° marzo 2007, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), in relazione agli artt. 4 ed 11 della stessa legge, nella parte in cui stabilisce che, qualora non siano raggiunti, a livello di Comune, gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), si applica ai Comuni una sanzione amministrativa pecuniaria;

che il giudice a quo riferisce di essere investito dell'opposizione proposta dal Comune di Saluzzo avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 1014 del 18 novembre 2005, emessa, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 24 del 2002, dal responsabile dell'Ufficio autonomo di staff del settore tutela ambientale della Provincia di Cuneo, di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 8.040,00 per il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

che l'eccezione di legittimita' costituzionale proposta nel giudizio principale dall'opponente, il quale ha dedotto il contrasto del citato art. 17, comma 2, con l'art. 27 della Costituzione, poiche' il...

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