Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorsi delle Regioni Veneto, Toscana e Valle d'Aosta - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - Trattazione delle sole que...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 30 e 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), promossi: dalla Regione Veneto con ricorsi notificati il 31 agosto 2006 ed il 5 ottobre 2006, depositati in cancelleria l'11 settembre 2006 e l'11 ottobre 2006 ed iscritti ai nn. 96 e 103 del registro ricorsi 2006; dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 28 settembre 2006, depositato in cancelleria il 26 settembre 2006 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2006; dalla Regione Valle d'Aosta con ricorso notificato il 10 ottobre 2006, depositato in cancelleria il 19 ottobre 2006 ed iscritto al n. 107 del registro ricorsi 2006. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella; Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Regione Veneto ha proposto in via principale questioni di legittimita' costituzionale, tra l'altro, degli artt. 30 e 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), lamentando la violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Dopo la conversione in legge del menzionato decreto-legge - avvenuta con legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) - la medesima Regione Veneto ha proposto analoghe questioni contro le norme prima citate cosi' come convertite dalla legge, mentre la Regione Toscana e la Regione Valle d'Aosta, con distinti ricorsi, hanno proposto, tra l'altro, questione di legittimita' costituzionale del solo art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 convertito in legge, denunciando la violazione, la prima, degli artt 117 e 119 Cost. e, la seconda, degli artt. 116, primo comma, 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., 2, primo comma,lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 2. - Con riferimento all'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006, la Regione Veneto denuncia che la norma, introducendo il divieto di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti nell'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), violerebbe la sfera di autonomia delle Regioni garantita dalla Costituzione. La ricorrente, ricordato che l'art. 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005 impone alle amministrazioni regionali, agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario nazionale di adottare le misure necessarie a garantire che le spese di personale non superino, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento, deduce che l'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 ha sostituito l'originario comma 204 del citato art. 1 della legge n. 266 del 2005. Tale norma ora prevede, ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al comma 198, la costituzione di un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli affari regionali e del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di acquisire, dagli enti destinatari della norma, la documentazione (certificata dall'organo di revisione contabile), delle misure adottate e dei risultati conseguiti, di fissare specifici criteri e modalita' operative per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa, di verificare la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento, di elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale. Inoltre la norma impugnata ha introdotto un comma 204-bis che prevede, da un lato, la trasmissione alla Corte dei conti delle risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 e, dall'altro, il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo a carico degli enti che omettono di inviare al tavolo tecnico la documentazione, certificata dall'organo di revisione contabile, relativa alle misure adottate ed ai risultati conseguiti nelcontenimento delle spese per il personale. La ricorrente lamenta che quelle introdotte dall'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 sarebbero norme contenenti precetti puntuali e specifici che non lascerebbero alla Regione margini di disposizione in via autonoma, nonostante la materia rientri nell'ambito del "coordinamento della finanza pubblica" di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., rispetto al quale allo Stato spetta solo il potere di dettare i principi fondamentali. Quanto al divieto di assunzione di personale quale conseguenza della mancata realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa, esso, ad avviso della Regione, violerebbe l'autonomia regionale in materia di organizzazione degli uffici, nonche' l'autonomia di spesa, di cui agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. 3. - Nel proprio ricorso, la Regione Toscana sostiene che l'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006, aggravando il vincolo derivante dall'art. 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005 (mediante la previsione del divieto di procedere ad assunzioni a carico degli enti che non abbiano potuto rispettarlo), lede l'autonomia in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico dei dipendenti - in cui rientra anche la disciplina delle assunzioni - che compete alle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione ed incide sull'ordinamento e sull'organizzazione regionali. Ne' la norma potrebbe ritenersi legittima in virtu' del necessario concorso delle autonomie regionali e...

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