Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Attribuzione della competenza...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21, promosso con ordinanza del 18 maggio 2006 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto dal Comune di Palermo contro il Consorzio Olimpo ed altri, iscritta al n. 374 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2006. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione, e all'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245 (Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella Regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), commi aggiunti dalla relativa legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21;

che, in via subordinata, il medesimo rimettente ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione e all'art. 23, primo comma, dello statuto regionale di autonomia - questione di legittimita' costituzionale del solo comma 2-bis, del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2006, limitatamente alle parole "e dei consequenziali provvedimenti commissariali";

che, in via ulteriormente gradata, il predetto Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato - in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. - questione di legittimita' costituzionale esclusivamente del comma 2-quater dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005;

che il rimettente premette di dover giudicare dell'appello proposto avverso un provvedimento cautelare con cui il giudice di prime cure ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza - e dei provvedimenti consequenziali - adottata dal Sindaco del Comune di Palermo, in qualita' di Commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza ambientale nel settore del traffico e della mobilita' cittadina, ordinanza con cui veniva dato mandato, al comandante della locale polizia municipale, di sottoscrivere con la Poste Italiane s.p.a., prescelta senza il ricorso alle procedure dell'evidenza pubblica, un accordo avente ad oggetto il servizio integrato di notifica delle contravvenzioni stradali;

che il giudice a quo, inoltre, da' atto di essere stato investito dell'eccezione di incompetenza funzionale, sollevata dal Comune di Palermo proprio ai sensi dei censurati commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 3 del decreto-legge n. 245 del 2005;

che, difatti, ai sensi del comma 2-bis, nelle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), "la competenza di primo grado a conoscere della legittimita' delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma";

che, inoltre, ai sensi dei successivi commi 2-ter e 2-quater, le questioni di competenza di cui al comma precedente "sono rilevate d'ufficio", nonche' decise "con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge" (cosi', in particolare, il comma 2-ter), prevedendosi, infine, non solo che il sopravvenuto regime processuale si applichi "anche ai processi in corso" (comma 2-quater), ma pure che l'efficacia delle misure cautelari, adottate medio tempore dal giudice inizialmente adito, permanga soltanto "fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso" (cosi', nuovamente, il gia' citato comma 2-quater);

che, pertanto, il giudice rimettente - proprio in applicazione delle norme suddette - reputa di dover declinare la competenza in favore del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, poiche' "la tesi del giudice di primo grado secondo cui il momento di incardinamento della competenza cautelare sarebbe determinato dalla data di notifica e quindi di proposizione del gravame", sebbene si fondi su principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (e particolarmente dall'ordinanza n. 382 del 2005), risulta, nella specie, "preclusa da dati letterali e logici, che sembrano insuperabili";

che, secondo il giudice a quo, la disciplina suddetta, "nell'inibire la emanazione di misure cautelari a Tribunale amministrativo regionale diverso da quello del Lazio, correla infatti la verifica della competenza non gia' al momento della instaurazione del rapporto processuale, bensi' al momento di adozione della misura cautelare", come e' dato desumere (comma 2-quater del censurato art. 3) "dalla...

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