Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Famiglia - Divorzio - Modifica delle condizioni - Assegnazione della casa familiare - Cessazione automatica del diritto al godimento nel caso che l'assegnatario contragga nuove nozze o conviva more uxorio - Esclusione di ogni valutazione discrezionale da parte del giudice - Lamentata le...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 155-quater, secondo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), promosso con ordinanza del 25 ottobre 2006 dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio sul ricorso proposto da Baruzzo Fabrizio c. Carugati Bianca, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Busto Arsizio - nel corso di un giudizio avente ad oggetto la modifica delle condizioni fissate nella sentenza di divorzio, e, in particolare, la revoca dell'assegnazione alla resistente della casa coniugale, ai sensi del disposto di cui al capoverso dell'art. 155-quater del codice civile, inserito dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), in considerazione del rapporto di convivenza instaurato, a decorrere dal giugno 2004, dalla stessa resistente con altro soggetto - con ordinanza del 20 ottobre 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 155-quater, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui ricollega automaticamente all'inizio di un rapporto di convivenza more uxorio od alla celebrazione di nuove nozze la cessazione del diritto al godimento della casa coniugale in capo all'ex coniuge assegnatario della stessa, con esclusione di ogni valutazione discrezionale da parte del giudice;

che il rimettente, preso atto che il primo comma della norma censurata sancisce il principio secondo cui "il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli", in cio' ponendosi nel solco della ratio sottesa alla previgente normativa ed agli indirizzi giurisprudenziali formatisi sulla stessa, ravvisabile nell'esigenza di "preservare per quanto...

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