Ordinanza dell'8 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Bernabei Giuseppina Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto a reati di magg...

IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1560/05 r.g. avverso Bernabei Giuseppina, imputata del delitto previsto e punito dall'art. 594 c.p., nel quale e' parte civile Pizzoni Nadia. Premesso che: nel procedimento indicato, previa declaratoria di apertura del dibattimento, si procedeva all'assunzione di prove testimoniali e si rinviava poi all'udienza del 27 marzo 2007 per l'audizione della persona offesa. In detta sede, il pubblico ministero sollecitava il tribunale a sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, primo comma c.p., come modificato dalla legge n. 251/2005, nella parte in cui assoggettava i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria ai piu' lunghi termini di prescrizione ivi previsti, anziche' al termine di prescrizione di tre anni, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Ritenuto che: la questione e' rilevante e non manifestamente infondata. E' rilevante perche', nel caso si accogliesse la questione, con conseguente applicazione dei nuovi termini di prescrizione, il reato ascritto all'imputata sarebbe prescritto. La questione inoltre non e' manifestamente infondata. Il reato per cui si procede e' di competenza del giudice di pace; il tribunale monocratico, che lo conosce in forza della disciplina transitoria (artt. 4, primo comma lett. a), 63 e 64 d.lgs. n. 274/2000), applica le stesse pene che applicherebbe il giudice di pace. Il reato di ingiuria di cui al primo comma dell'art. 594 c.p. e' punito con la sola pena pecuniaria, cosicche' il termine di prescrizione stabilito dall'art. 157, primo comma c.p. e ad esso applicabile, trattandosi di delitto, e' di sei anni. Altra norma del medesimo articolo (quinto comma) assoggetta peraltro al termine di prescrizione triennale i reati puniti con "pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria". Per non svuotare la norma di ogni contenuto precettivo immediato e non subordinare la sua operativita' ad ulteriori interventi legislativi, che introducano reati sanzionati con pene diverse da quella detentiva o pecuniaria o modifichino il trattamento sanzionatorio di reati gia' esistenti, si deve ritenere che il quinto comma dell'art. 157 c.p. si riferisca ai reati di competenza del giudice di pace per i quali sono stabiliti le sanzioni della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita', pene sicuramente diverse da quelle...

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