Ordinanza del 15 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Ragusa nel procedimento civile promosso da Casamichiela Mario contro Dipasquale Maria Famiglia - Assegnazione della casa familiare - Ricorso per la revisione delle condizioni della separazione consensuale dei coniugi omologata dal tribunale - Istanza di revoca dell'assegnazione della casa fami...

IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento di revisione ex art. 710 cpc., iscritto al n. 109/2007 R.G.V.G., promosso con ricorso del 19 febbraio 2007 da Casamichiela Mario nei confronti della moglie separata Dipasquale Maria per la revoca della assegnazione della casa coniugale a questa, prevista dalle condizioni della separazione consensuale di essi coniugi omologata da questo tribunale con decreto del 30 marzo 2001, per effetto della sua convivenza more uxorio con altro uomo ai sensi dell'art. 155-quater c.c., introdotto dall'art. 1, legge 8 febbraio 2006, n. 54; Letta la memoria difensiva della resistente, esaminati i documenti prodotti dalle parti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale del 19 aprile 2007; Visto il parere del p.m. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, ha pronunciato la seguente ordinanza. Ritenuto anzitutto che a mente dell'art. 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54 le disposizioni di detta novella si applicano anche ai casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge, come appunto nel caso di specie;

che la dedotta convivenza tra la convenuta Dipasquale Maria e il suo attuale compagno e' assolutamente pacifica, avendo la stessa ammesso che da tempo coabitano appunto nell'appartamento sito in Ragusa alla via Caronia n. 8, di proprieta' comune dei coniugi parti in causa, assegnato alla suddetta in sede di separazione consensuale;

che altrettanto pacifico, oltre che documentalmente dimostrato dalla prodotta certificazione anagrafica, e' che con la Dipasquale convive la figlia Casamichiela Federica di anni 21 (e' nata il 7 ottobre 1985) studentessa universitaria;

che pertanto alla stregua del chiaro e perentorio tenore letterale della norma invocata dal ricorrente ("Il diritto di godimento della casa coniugale viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa coniugale o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio") la domanda revisionale del ricorrente dovrebbe essere accolta de plano, dato che la decadenza dall'assegnazione della casa coniugale e' un effetto automatico della intrapresa convivenza more uxorio del coniuge assegnatario della casa e che al giudice non e' lasciato alcun margine di discrezionalita' neanche in presenza di figli conviventi con l'assegnatario che, come nella specie, siano si maggiorenni ma non ancora economicamente autonomi;

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