Ordinanza del 12 luglio 2007 emessa dal Giudice di pace di Foggia nel procedimento penale a carico di Russo Antonio ed altro Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione dell'applicazione termine di prescrizione di tre anni - Mancata ...

IL GIUDICE DI PACE Premesso che, con atto di citazione a giudizio redatto dalla Polizia giudiziaria di Foggia in data 16 luglio 2005 e notificato in data 5 ottobre 2005 Russo Antonio, nato a Foggia il 2 giugno 1939 e Miccolis Altomare, nata a S. Feridinando di Puglia il 28 marzo 1953, venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati in epigrafe;

che il processo subiva vari rinvii a causa della difficolta' di provvedere alla notiflcazione dell'atto di citazione a giudizio a tutte le persone offese;

che, precedentemente incardinato presso altro Istruttore, con provvedimento del sig. giudice Coordinatore del 26 aprile 2006, il processo veniva assegnato a questo giudice;

che le persone offese Viola Marco, Campanile Lucia, Viola Antonio e Viola Andrea, si costituivano parte civile;

che, relativamente al capo b) dell'imputazione a carico di Russo Antonio, poiche', dall'istruttoria espletata, e' risultato che la malattia di Viola Antonio ha avuto la durata superiore a venti giorni, con provvedimento depositato all'udienza del 3 maggio 2007, veniva sollevata d'ufficio eccezione d'incompetenza per materia del giudice adito ed ordinato lo stralcio, con formazione di nuovo fascicolo a carico del predetto imputato da iscriversi nel registro generale onde provvedere alla relativa sentenza d'incompetenza per materia;

che, alla stessa udienza del 3 maggio 2007, la Difesa degli imputati, invocando la nuova disciplina normativa sulla prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace, introdotta dalla legge n. 251/2005, ha chiesto emettersi declaratoria di non doversi procedere (ex art. 129 c.p.p.) in ordine ai residuali reati ascritti agli imputati (612 c.p.p. per Russo - 612 c.l c.p. e 582 c.p. per Miccolis) per intervenuta prescrizione, in quanto, essendo i fatti accaduti in Foggia il 29 luglio 2003, sarebbe decorso (alla data del 3 maggio 2007) il termine di tre anni previsto dall'art. 157, comma 5 c.p, maggiorato di un quarto (nove mesi) a causa delle intervenute interruzioni;

che la Difesa degli imputati ha sollevato altresi' questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5 c.p. con riferimento a Cass. pen. (Ord.), sez. feriale, 31 agosto 2006, n. 29786 che ha statuito: "E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, comma 5, c.p., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, in riferimento all'art. 3 Cost., laddove prevede un termine di tre anni...

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