Ordinanza del 24 maggio 2007 emessa dal Tribunale di Milano sull'istanza proposta da Tulli Cosimo Amnistia ed indulto - Concessione di indulto - Esclusioni - Mancata previsione dell'inapplicabilita' del beneficio per il delitto previsto dall'art. 648-ter del codice penale, limitatamente all'ipotesi che l'impiego in attivita' economiche o finanzi...

IL TRIBUNALE Decidendo ex art. 672 c.p.p. in ordine all'istanza di applicazione dell'indulto ex legge n. 241 del 2006 avanzata il 28 settembre 2006 dal difensore di Tulli Cosimo, ha pronunciato la seguente ordinanza. Tulli Cosimo e' stato condannato per un reato, impiego di denaro di provenienza illecita di cui all'art. 648-ter c.p. commesso fino al 1994, alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 10.000,00 di multa con sentenza del Tribunale di Milano, sez. III penale, del 29 giugno 2002, divenuta definitiva a seguito della declaratoria d'inammissibilita' dell'impugnazione pronunciata con sentenza della Corte d'appello di Milano del 25 marzo 2004 (irr. 11 febbraio 2005). Nella motivazione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano e' affermato in modo chiaro e diffuso (cfr. Parte IV, capitolo I, paragrafi 1 e 2) che i capitali investiti nella societa' Doge S.r.l. poi Vela S.r.l. - gestita da Tulli Cosimo insieme al fratello ed a Mollica Domenico e Morabito Leo - provengono dall'imponente attivita' di traffico di stupefacenti posta in essere, anche a livello internazionale, appunto dal Mollica e dal Morabito, quali capi di una vasta ed articolata organizzazione criminale a cio' finalizzata. Orbene, si chiede oggi al tribunale di dichiarare estinta in parte (altra parte e' gia' stata scontata dal Tulli in custodia cautelare) la pena inflitta con la sentenza sopra menzionata, in applicazione della legge n. 241 del 2006. Ritiene tuttavia il tribunale che la legge n. 241 del 2006 sia affetta da un vizio di legittimita' costituzionale nella parte in cui non prevede, tra i delitti rispetto alle quali e' esclusa l'applicazione dell'indulto, quello di cui all'art. 648-ter c.p., limitatamente all'ipotesi che il denaro, i beni o le altre utilita' impiegate in attivita' economiche o finanziarie siano provento di delitti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti. Tale questione e' all'evidenza rilevante nella presente decisione, che ha appunto ad oggetto l'applicabilita' dell'indulto ex lege n. 241 del 2006 a pena inflitta per il delitto di cui all'art. 648-ter c.p. commesso mediante impiego in attivita' economiche di denaro proveniente da reati concernenti il traffico di stupefacenti. La questione non e' manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 e 27 terzo comma della Costituzione. In materia di sindacabilita' dei provvedimenti di clemenza - con specifico riferimento all'amnistia, ma la ratio decidendi e' pacificamente estensibile all'indulto - la Corte costituzionale ha da sempre affermato che: "... compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non, e che le relative valutazioni di politica...

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