Ordinanza dell'8 maggio 2007 emessa dal Giudice di pace di Barra nel procedimento penale a carico di Agrillo Rosario Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto a reati di maggiore g...

IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento penale n. 10266605 r.g. nei confronti di: Agrillo Rosario, nato a Napoli il 24 ottobre 1961 ed ivi residente alla via L. Armostrong n. 74, domicilio dichiarato ai sensi dell'art. 161 c.p.p; imputato dei reati di cui agli artt. 81, 594 e 612 c.p., alla pubblica udienza del 3 maggio 2007 ha pronunciato la seguente ordinanza. Nel presente giudizio, si pone preliminarmente il problema, di quali siano i termini di prescrizione applicabili ai reati contestati, posto che l'art. 10, legge n. 251/2005 rende in tal caso applicabili i nuovi termini di prescrizione - previsti dalla stessa legge - se piu' brevi dei precedenti. Il primo quesito cui va data risposta, in via generale, e' se i reati punibili con le sanzioni della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' (artt. 52, 53 e 54 d.lgs. cit.) rientrino nella previsione del novellato art. 157, quinto comma, codice penale, per cui "quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine (di prescrizione) di tre anni". Premesso che la presenza, accanto alle suddette pene, della pena pecuniaria, non e' influente ai fini della risoluzione del problema (poiche' dal precedente quarto comma si ricava il principio che quando la pena si accompagna -- in via congiunta o alternativa -- a pena di genere diverso e piu' grave, non rileva ai fini del termine di prescrizione), e premesso ancora che permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilita' sono certamente -- per loro natura -- "pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria", l'unico ostacolo all'appellabilita' dell'art. 157, quinto comma ai reati puniti con tali pene e' il disposto dell'art. 58, d.lgs. n. 274/2000, per cui "per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo della permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilita' si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria". Se nonche', qualora tale equiparazione formale dovesse valere anche ai fini della prescrizione, l'art. 157, quinto comma, codice penale resterebbe privo di oggetto, non essendovi attualmente, nell'ordinamento penale, sanzioni diverse dalle pene detentive e pecuniarie. Si dovrebbe percio' ritenere che la norma sia stata dettata "a futura memoria", per completare il sistema in vista di una prossima (ed eventuale) introduzione di sanzioni penali diverse da quelle attualmente vigenti. Ma a questa conclusione --...

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