Ordinanza del 30 agosto 2006 emessa dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio sul ricorso proposto da DA.RO.ER. S.r.l. contro Comune di Ladispoli Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Nozione di area fabbricabile ai fini dell'applicazione dell'imposta - Norme di interpretazione autentica secondo cui l'edificabilita'...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 3708/04 depositato il 17/luglio 2004, avverso la sentenza n. 167/24/2003 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Roma contro Comune di Ladispoli proposto dal ricorrente: DA.RO.ER. S.r.l. V.le Scalo San Lorenzo, 40/C - 00185 Roma, difeso da: avv. D'Ippolito Michele Via Ruggero Bonghi, 32/D - 00184 Roma; atti impugnati: avviso di accertamento n. 8002/02 I.C.I. 1999.

F a t t o Con atto notificato il 22 dicembre 2000 il comune di Ladispoli accertava l'imposta I.C.I. per l'anno 1999 nei confronti della DA.RO.ER S.r.l. contestando l'omessa denuncia ed l'omesso pagamento della relativa imposta. Precisava che il terreno oggetto dell'imposizione era da considerarsi area fabbricabile. Avverso l'alto la societa' ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Roma, lamentando:

1) - Erroneita' del presupposto. L'area in questione non e' da considerarsi fabbricabile, ed anzi proprio la mancata adozione del piano particolareggiato del PRG rende l'area non fabbricabile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 10 del 1977;

2) - Omissione dell'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto su cui si basa la valutazione, atteso il generico richiamo ad una non meglio precisata perizia giurata;

3) - L'erroneita' dell'applicazione dell'imposta su un presunto valore di mercato e non sulle rendite catastali;

4) - Il regolare pagamento dell'imposta in base ai valori catastali effettuato al comune di Cerveteri. Si costituiva in giudizio il comune eccependo:

1) - Che in base alla disciplina urbanistica l'area doveva considerarsi fabbricabile in quanto ubicata in zona destinata dal PRG ad impianti alberghieri e ricreativi e che l'avvenuta adozione della variante al PRG, per costante giurisprudenza, muta la natura dei terreni da agricoli in edificabili;

2) - Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 1992 la base imponibile per l'I.C.I. e' data dal valore venale in comune commercio dell'immobile, pertanto, premessa la natura edificabile del terreno, tale valore e' stato rilevato con perizia giurata affidata con convenzione alla societa' Sipa Servizi S.r.l. ed al suo tecnico geometra Ramazzotti. Con sentenza n. 167/24/03 del 10 febbraio - 6 maggio 2003 la Commissione adita respingeva il ricorso. Osservava che l'avviso doveva considerarsi motivato con riferimento alle ragioni che avevano condotto alla valutazione del valore in comune commercio. Osservava ancora che i pagamenti eccepiti dalla ricorrente si riferivano agli anni 1993 e 1994 e non all'annualita' in esame. Infine osservava che la semplice iscrizione del terreno in zona edificatoria induce la potenzialita' edificatoria dello stesso. Con atto notificato il 21 giugno 2004 la societa' impugna la detta sentenza lamentando:

1) - Contrasto con altra sentenza della stessa Commissione su fattispecie analoga, in particolare con la sentenza n. 429/43/03 resa in relazione all'I.C.I. su terreni analoghi di proprieta' della stesa ricorrente.

2) - Contraddittorieta' della sentenza appellata. I giudici di prime cure affermano che l'edificabilita' deriva dalla lottizzazione d'ufficio effettuata con deliberazione comunale del 25 marzo 2002, successiva al periodo d'imposta in questione;

3) - Illegittima alterazione dei valori catastali. Osserva che nel 1999 non sussisteva alcuna edificabilita', nemmeno potenziale, dell'area, per altro oggetto di espropriazione per pubblica utilita';

4) - Nullita' e genericita' dell'avviso di accertamento. Osserva che nell'atto impugnato non sono riscontrabili specifici riferimenti alle caratteristiche reali del terreno ne calcoli estimatori specifici, mentre l'approvazione del regolamento comunale sull'I.C.I. e' avvenuta con deliberazione n. 21 del 30 marzo 1999 applicabile solo dal 2000. Il comune di Ladispoli non si e' costituito.

D i r i t t o L'art. 11-quaterdecies, comma 16 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, stabilisce che "ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione, prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo". Per altro il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 36, comma secondo, stabilisce:

Ai fini dell'applicazione ... omissis ... del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area e da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente...

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