Ordinanza del 4 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Milano nel procedimento civile promosso da Fallimento Editrice Portoria S.p.A. contro Arnolo Mondadori Editore S.p.A. Procedimento civile - Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia - Procedimento di primo...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di I grado iscritta al n. 25576/2006 r.g. assunta in riserva all'udienza collegiale del giorno 22 marzo 2007 promossa da: fall.to Editrice Portoria S.p.A. elettivamente domiciliata in via Francesco Sforza n. 15 - Milano, presso e nello studio dell'avv. Jorio Alberto che la rappresenta e difende, attrice; Contro Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. elettivamente domiciliata in piazza Borromeo n. 8 - Milano, presso e nello studio dell'avv. Munari Alessandro che la rappresenta e difende, convenuta, in punto a: "153999 - Altri istituti di diritto societario soggetti al d.lgs. n. 5/2003". A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 marzo 2207 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 26, legge n. 87/1953.

M o t i v i Con atto di citazione ex art. 2 d.lgs. n. 5/2003 il fallimento Editrice Portoria S.p.A. ha convenuto la societa' Arnoldo Mondatori S.p.A. per l'accoglimento delle conclusioni poi precisate nella memoria ex art. 10 d.lgs. n. 5/2003, trattandosi di controversia concernente rapporti societari. Scambiate le memorie di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 5/2003, l'attore ha notificato istanza di fissazione d'udienza ex art. 8, d.lgs. n. 5/2003 e la convenuta, nel precisare le proprie conclusioni, ha eccepito l'intervenuta estinzione del processo. Il giudice relatore ha quindi fissato udienza monocratica di discussione in data 6 febbraio, dopo di che, con decreto reso in data 7 febbraio 2007, ha respinto l'eccezione pregiudiziale della convenuta, emettendo i provvedimenti istruttori e fissando udienza collegiale di discussione per il 22 marzo 2007. Il provvedimento di rigetto veniva reclamato e il collegio investito della questione dichiarava l'inammissibilita' di detto reclamo, mancando una pronuncia di estinzione del giudizio. La questione sulla pretesa estinzione del giudizio, pertanto, veniva riproposta al tribunale investito del merito della controversia. Nel caso de quo, la dedotta estinzione del giudizio si sarebbe verificata perche' parte attrice, con istanza notificata il 20 ottobre 2006, provvedeva alla notifica della medesima decorsi venti giorni dalla notifica della memoria di replica ex art. 7, comma 2, d.lgs. n. 5/2003. Difatti, a norma dell'art. 8, comma primo, lettera c), d.lgs. n. 5/2003, parte attrice avrebbe dovuto notificare l'istanza di fissazione dell'udienza entro venti giorni dalla notifica della memoria alla quale non intendeva replicare, ossia entro e non oltre 1'11 ottobre 2006. Parte attrice, invece, ha notificato l'istanza solo in data 20 ottobre 2001, ossia decorsi ventinove giorni dalla notifica della memoria di parte convenuta alla quale ha dichiarato di non volere replicare. Conseguentemente, il procedimento dovrebbe a rigore dichiararsi estinto ai sensi dell'art. 8, quarto comma, d.lgs. n. 5/ 2003, laddove si indica la scadenza di quel termine per la notifica dell'istanza, non potendo valere diversi termini previsti per altre ipotesi. La tesi di parte attrice, invece, e' nel senso di non essere incorsa in detta causa di estinzione, posto che l'istanza e' stata notificata comunque entro il termine di trenta giorni indicato dalla controparte per la notifica di memoria: questo orientamento, per quanto proposto dal giudice relatore che ha respinto l'eccezione di estinzione, non viene condiviso dal tribunale, poiche' l'istanza di fissazione dell'udienza collegiale non potrebbe certamente essere equiparata, quanto ai suoi effetti processuali, a una memoria di replica, poiche' in detta istanza e' chiaro l'intendimento della parte di ritenere esaurita la fase di scambio di memorie. L'istanza di fissazione dell'udienza collegiale, invero, costituisce l'atto d'impulso unico e insostituibile che consente al procedimento in corso di passare da una fase di puro scambio di atti tra le parti a una fase apud iudicem. Nel disciplinare i diversi momenti in cui puo' inserirsi detta istanza, il legislatore ha previsto termini perentori mobili, quanto alla loro decorrenza, a seconda della fase endoprocessuale in cui si inserisce detto impulso, lasciando...

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