Ordinanza del 18 maggio 2007 emessa dal Giudice di pace di Cuneo nei procedimenti penali riuniti a carico di Prisco Ennio ed altri Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione dell'applica...

IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti dei procedimenti penali nn. 150/2003+285/2004+150/2003 r.g. g.d.p. a carico dei signori Ennio Prisco, Daniela Pinto, Rosa Dalmasso e Enrico Lauria, meglio generalizzati in atti; Rilevato che i reati per cui e' processo, sono di competenza del giudice di pace e che, dunque, essi sono soggetti al trattamento sanzionatorio dettato dall'art. 52, d.lgs. 274/2000; Ritenuto a tale stregua che in relazione al tipo di sanzione per essi prevista risulta corrispondentemente applicabile nuovo termine di prescrizione; Rilevato che nel caso di specie deve aversi riguardo al disposto del nuovo art. 157, quinto comma c.p., in forza del quale, allorche' per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni, che in caso di interruzione della prescrizione, puo' essere aumentato di un quarto, fino a tre anni e nove mesi; Atteso infatti che la previsione di cui all'art. 157, quinto comma c.p. si ritiene debba essere riferita ad alcune ipotesi di reato di competenza del giudice di pace, per le quali ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 274/2000 puo' essere irrogata nei casi di cui al secondo comma, lettere a) seconda parte, b) e c), la sanzione della permanenza domiciliare o del lavoro sostitutivo in alternativa alla pena pecuniaria; Ritenuto che la riferibilita' all'art. 157, quinto comma c.p. novellato di cui in sopra consegue alla considerazione che, se e' pur vero che nel previgente sistema la giurisprudenza di legittimita' aveva chiarito che, ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione delle ipotesi di reato attribuite al g.d.p., doveva tenersi presente che la disposizione di cui all'art. 58, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, statuisce che per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilita' si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (ex multis: Cass. pen., Sez. IV, 16 gennaio 2004, n. 18640); ma che tuttavia, il nuovo dettato dell'art. 157, quinto comma c.p. dispone in particolare per quanto attiene le "pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria", e che, diversamente intesa, la norma citata risulterebbe priva di significato e di qualsivoglia concreto riferimento, atteso che si riferisce espressamente alle "pene", e non alle misure di sicurezza (come alcuni interpreti hanno invece ipotizzato); a nulla rileva che l'art...

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