Ordinanza del 29 giugno 2007 emessa dalla Corte d'appello di Bari nel procedimento penale a carico di Barnaba Vincenzo ed altri Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti termini di prescrizione piu' brevi - Disciplina transitoria - Inapplicabilita' delle nuove norme ai processi gia' pendenti in appello alla data di entrata in...

LA CORTE DI APPELLO Nel procedimento penale n. 929/2007 r.g. appello (stralcio dal n. 453/2006) a carico di: Barnaba Vincenzo, Buttiglione Antonio, Donzella Giuseppe, Fanelli Antonio, L'Abbate Francesco, Modeo Antonio, Ninivaggi Giovanni, Pellegrino Vito, Tarquinio Giovanni, imputati, 1) il Barnaba Vincenzo: A) artt. 110-317 c.p.; B) artt. 81 cpv. -110-317-61 n. 7 c.p.; T) artt. 81 cpv.-110-317 c.p.; O1) artt. 81 cpv.-110-317-61 n. 7 c.p.; 2) il Buttiglione Antonio: S1) artt. 81 cpv.-317-61 n. 7 c.p.; 3) il Donzella Giuseppe, il Fanelli Antonio, e il L'Abbate Francesco: D) artt. 81 cpv.-110-314 c.p.; 4) il Donzella Giuseppe e il Fanelli Antonio: F) artt. 81 cpv.-110-356-61 n. 9 c.p.; G) artt. 81 cpv.-1l0-640 cpv. n. 1-61 n. 7c.p.; H) artt. 81 cpv.-110-356-61 n. 9 c.p.; I) artt. 81 cpv.-110-640 cpv. n. 1-61 n. 7 c.p.; J) artt. 81 cpv.-110-479-61 n. 2 c.p.; 5) il Tarquinio Giovanni: L) art. 110-314-61 n. 7 c.p.; 6) il Ninivaggi Giovanni, il Tarquinio Giovanni, e il Fanelli Antonio: M) artt. 81 cpv.-110-356-61 n. 7 c.p.; N) artt. 81 cpv.-640 cpv.-61 n. 7 c.p. (assorbito in M e qualificato il fatto ai sensi degli artt. 81 cpv.-110-314-61 n. 7); 7) il Ninivaggi Giovanni e il Tarquimo Giovanni: O) artt. 81 cpv.-110-479-61 n. 2 c.p.; 8) il Tarquinio Giovanni: G1) artt. 81 cpv.-110-479 c.p.; 9) il Pellegrino Vito: T1) artt. 110-648 c.p. Sentite le parti, all'odierna udienza del 29 giugno 2007, all'esito della Camera di consiglio, ha pronunciato, e pubblicato mediante lettura in udienza, la seguente ordinanza.

Rilevato in fatto Vista l'eccezione sollevata dai difensori degli appellanti all'udienza dell'8 giugno 2007 con la quale e' stata eccepita la incostituzionalita' dell'art. 10, terzo comma della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (recante "modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione"), nella parte in cui esclude l'applicabilita' della nuova disciplina, introdotta in materia dei termini massimi d1 prescrizione del reato ad opera dell'art. 6 della medesima legge, "ai processi gia' pendenti in grado di appello... alla data di entrata in vigore della presente legge", per l'asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Rilevato che con la sentenza pronunciata all'udienza del 16 maggio 2007 da questa Corte e' stata dichiarata la nullita' della sentenza del Tribunale di Bari pronunciata in data nei confronti di Bellomo Michele e Bellomo Giuseppe Concezio, e disposta la restituzione degli atti al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio dal momento in cui si e' verificata la nullita' assoluta lamentata dai predetti appellanti e ritenuta sussistente da questa Corte, ed e' stato disposto lo stralcio degli atti relativamente alle posizioni degli altri appellanti per i quali il giudizio prosegue in questo grado; Rilevato che la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge n. 251/2005, sollevata concordemente, in via diretta o per successiva adesione, da tutti i difensori, non appare egualmente rilevante per tutti gli appellanti per i quali prosegue il presente giudizio, essendo per alcuni, stante la vetusta' del processo, gia' maturati sulla base della disciplina precedente la novella impugnata i termini massimi di prescrizione, e non potendo altri aspirare ad una decisione di merito, per inammissibilita' congenita dell'appello derivante da tardivita' del deposito (per il Donzella) ovvero per sopravvenuta estinzione del reato per morte dell'imputato per il Fanelli; Rilevato che la proposta eccezione di costituzionalita' appare pero' certamente rilevante per gli imputati Barnaba Vincenzo, Bottiglione Antonio, e Pellegrino Vito, i quali hanno proposto rispettivamente appello:

1) il Barnaba Vincenzo: avverso la condanna per i reati di concussione, p. e p. dagli artt. 110, 317, 81 cpv. e 61 n. 7, commessi, nella sua qualita' di pubblico dipendente, in concorso con altri pubblici funzionari, in danno di Salamina Giovanni, amministratore unico della Cemir S.r.l., nel periodo tra il 1988 e il 1989 e sino al 25 dicembre 1990 (capi A e B dell'imputazione); per il reato di concussione p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 317 c.p., commesso nella suddetta qualita' e in concorso con altri, in danno di Leone Filippo, presidente della cooperativa Giovanni XXIII di Gravina di Puglia, sino al 27 novembre 1984 (capo T dell'imputazione); e per il reato di concussione p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 317 e 61 n. 7 c.p., commesso in danno degli esponenti societari della Edilmec S.r.l. dal marzo 1985 all'aprile 1988 e dall'ottobre 1991 sino al febbraio 1992;

2) il Buttiglione Antonio: avverso la condanna per il reato di concussione, p. e p. dagli artt. 81 cpv., 317 e 61 n. 7 c.p. (capo S1 dell'imputazione), commesso abusando della qualita' di presidente dell'E.R.S.A.P. in danno di Monteleone Michele, amministratore e consigliere delegato della S.p.A. A.I.A., dall'agosto 1990 sino al settembre 1991;

3) il Pellegrino Vito: avverso la condanna per il reato di ricettazione di somme di danaro di illecita provenienza, p. e p. dagli artt. 110 e 648 c.p. (capo T1 dell'imputazione), commesso in concorso con altri nel periodo immediatamente antecedente la data del 27 gennaio 1993; Rilevato infatti che i reati ascritti al Barnaba e al Buttiglione, in ragione dell'epoca...

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