Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Telecomunicazioni - Controversie fra utenti, o categorie di utenti, e soggetti autorizzati o destinatari di licenze - Previsione dell'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione come condizione di proponibilita' dell'azione in sede giurisdizionale - Asserita estensione del...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), promosso con ordinanza del 22 settembre 2006 dal Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Massimo Martelli ed altro e Telecom Italia s.p.a., iscritta al n. 404 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto in fatto 1. - Il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, con ordinanza del 22 settembre 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) "nella parte in cui esso esclude anche la possibilita' di proporre ricorso in sede giurisdizionale di natura cautelare, fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ivi previsto". 2. - Il rimettente premette di essere stato adito, nell'ambito di un procedimento civile promosso nei confronti di Telecom Italia s.p.a., in sede cautelare ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, al fine di ottenere l'attivazione in via d'urgenza di una linea telefonica fissa. Espone, inoltre, che nel giudizio si e' costituita la Telecom Italia s.p.a. la quale ha eccepito, oltre all'assenza dei presupposti specifici di cui all'art. 700 cod. proc. civ., l'"improponibilita' e/o improcedibilita" dell'azione ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, in ragione del mancato espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Nelle more del medesimo giudizio - premette altresi' il giudice a quo - le parti hanno dato atto che e' cessata la materia del contendere in quanto la linea telefonica e' stata allacciata, ma hanno, tuttavia, rispettivamente, chiesto la condanna dell'altra parte alle spese di lite, in base al principio della cosiddetta soccombenza virtuale. Infatti - osserva il giudice rimettente - le spese di lite dovrebbero essere poste a carico dei ricorrenti nel giudizio principale o al massimo compensate, in quanto dal divieto di proporre l'azione giurisdizionale, se non dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione...

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