Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Spese processuali - Appello dichiarato inammissibile per tardiva proposizione imputabile al difensore - Condanna, 'secondo il diritto vivente', del soccombente, anziche' del difensore, al rimborso delle spese a favore della parte appellata - Denunciata violazione d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 13 settembre 2006 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Augusto Consiglio e Ennio Marcolongo iscritta al n. 373 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella. Ritenuto che la Corte di appello di Torino, con ordinanza del 13 settembre 2006, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale degli artt. 82 e 91 del codice di procedura civile nella parte in cui - secondo il "diritto vivente costituito dalla costante giurisprudenza di legittimita" - dispongono che le spese di lite vanno comunque poste a carico della parte soccombente e non del difensore, anche quando, come nella specie, la soccombenza e' ascrivibile esclusivamente alla intempestiva, negligente proposizione dell'appello da parte dell'avvocato, in violazione della normale diligenza professionale esigibile ai sensi degli artt.1176, secondo comma, e 2236 del codice civile;

che, al fine di consentire una piu' compiuta difesa ai difensori delle parti in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza di tale questione, la Corte rimettente ha dichiarato con sentenza non definitiva l'inammissibilita' dell'appello ed ha rimesso la causa sul ruolo in ordine alla questione relativa al soggetto tenuto a sopportare le spese del giudizio di secondo grado;

che il difensore dell'appellante ha ammesso la tardivita' dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado dichiarando di essere coperto da polizza assicurativa;

che, secondo il giudice a quo, far ricadere le conseguenze della soccombenza sulla cosiddetta "parte assistita" presuppone una responsabilita' oggettiva di quest'ultima per gli atti del suo difensore, in quanto il cliente esposto alla condanna alle spese causate dalla...

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