Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Ammissibilita' anche contro gli atti emessi dall'amministrazione nell'ambito di rapporto di lavoro privatistico, attribuiti alla cognizione del giudice ordinario - Denunciata irragionevolezza e violazione ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 8 e 10, comma 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) promosso con ordinanza del 24 gennaio 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia sul ricorso proposto da Benedetto Elia contro l'A.u.s.l. Bari/4 ed altri, iscritta al n. 411 del registro ordinanze del 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Sabino Cassese. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sede di Bari - ha sollevato: a) in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), in via principale; b) in riferimento all'art. 25 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, dello stesso decreto, in via subordinata;

che l'art. 8 individua gli atti avverso i quali e' esperibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e pone il principio di alternativita' tra ricorso straordinario e azione giudiziaria dinanzi al giudice amministrativo, mentre l'art. 10 disciplina la trasposizione del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale amministrativa (primo comma) e individua i casi di rimessione degli atti alla sede giustiziale (secondo comma);

che il giudice rimettente conosce, in sede di trasposizione, della controversia instaurata da colui che, avendo precedentemente proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, si e' costituito in seguito all'opposizione presentata da controparte;

che, con riferimento alla rilevanza della questione di costituzionalita', il Tar ritiene che la controversia pendente, avendo ad oggetto l'inquadramento di un dipendente AUSL, appartiene alla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT