Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Definizione agevolata di lite fiscale pendente in grado di appello - Impugnazione del diniego opposto dall'amministrazione finanziaria - Competenza dell'organo giurisdizionale presso cui pende la lite - Lamentata irragionevole violazione della garanzia del doppi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE ; Giudici: Giovanni Maria FLICK , Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso con ordinanza depositata il 3 ottobre 2006 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, nel giudizio vertente tra l'Agenzia delle entrate - ufficio di Roma 6 e Cristina Fazione, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2007; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Franco Gallo; Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il 25 maggio 2005 e depositata il 3 ottobre 2006, la Commissione tributaria regionale del Lazio - affermando di essere chiamata a pronunciarsi sull'appello proposto dell'Agenzia delle entrate avverso una sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso di un contribuente per l'impugnazione di una cartella esattoriale - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 8, "del D.Lgs. 546/1992" [recte: della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003)];

che il giudice a quo riferisce che: a) il contribuente aveva impugnato, di fronte alla Commissione tributaria provinciale di Roma, una cartella esattoriale emessa dall'Agenzia delle entrate, ufficio di Roma 6, concernente l'IVA dell'anno 1989, sostenendo l'illegittimita' dell'atto impugnato "per difetto di motivazione, per decadenza e prescrizione della pretesa erariale" e chiedendone l'annullamento; b) l'Agenzia delle entrate, costituitasi in giudizio, aveva chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che non erano ancora scaduti i termini per l'emissione della cartella esattoriale; c) la Commissione adita aveva accolto il ricorso; d) l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, sostenendo che l'avviso di liquidazione...

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