LEGGE REGIONALE 21 Maggio 2007, n. 8 - Disposizioni per l''adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d''Aosta derivanti dall''appartenenza dell''Italia alle Comunita'' europee. Attuazione delle direttive n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat...

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E
SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE
DIRETTIVE 92/43/CEE E 79/409/CEE.
CAPO I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 24 del 12 giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' ed oggetto

  1. Il presente titolo, in attuazione degli artt. 117, comma quinto, della Costituzione, e 2, comma primo, lettere d), g), l) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nell'ambito dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), da' attuazione alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 2. I procedimenti disciplinati dal presente titolo sono intesi ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni di fauna e flora selvatiche ai fini della salvaguardia della biodiversita', tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali e delle particolarita' regionali e locali.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente titolo, si intendono per: a) autoctona: la popolazione o specie che, per motivi storico-ecologici, e' indigena del territorio regionale o di una sua parte; b) biodiversita': la variabilita' degli organismi viventi di ogni origine, degli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ivi inclusa la diversita', nell'ambito delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi; c) carta della natura regionale: la cartografia della naturalita' presente a livello regionale, elaborata in conformita' alla carta della natura di cui all'art. 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), e ai contenuti del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 [Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)]; d) conservazione: il complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali o seminaturali e le popolazioni di flora e di fauna selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente; e) ecotipo: la forma morfologicamente distinta entro una specie prodotta dalla selezione naturale; f) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate negli allegati D ed E del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e qualsiasi bene, parte o prodotto ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad altro elemento di identificazione; g) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche interamente naturali o seminaturali; h) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali indicati nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, che nel territorio dell'Unione europea, alternativamente: 1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale; 2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area e' intrinsecamente ristretta; 3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche della Regione biogeografica alpina; i) habitat naturali prioritari: gli habitat naturali di cui alla lettera g) per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilita' particolare e che sono evidenziati nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 con un asterisco; j) habitat naturali di interesse regionale: gli ambienti terrestri o acquatici, di cui all'allegato A, che rappresentano esempi notevoli di caratteristiche tipiche del territorio regionale; k) habitat di una specie: l'ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico; l) introduzione: l'immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale; m) non autoctona: la popolazione o la specie non facente parte della fauna o della flora indigena del territorio regionale o di una sua parte; n) popolazione: l'insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica; o) proposto sito di importanza comunitaria (PSIC): il sito individuato dalla Regione, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea; p) reintroduzione: la traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entita' animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta; q) rete ecologica regionale: la rete ecologica che connette gli ambiti territoriali a maggiore naturalita', costituita dalle aree protette, dai siti della rete Natura 2000, dai siti di interesse naturalistico regionale e dai corridoi ecologici come definiti ed individuati dal PTP; r) rete Natura 2000: la rete ecologica europea, comprendente le zone speciali di conservazione (ZSC) e i siti di importanza comunitaria (SIC) di cui alla direttiva n. 92/43/CEE e le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva n. 79/409/CEE; s) sito di importanza comunitaria (SIC): il sito che e' stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella Regione o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 in uno stato di conservazione soddisfacente e che puo', inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete Natura 2000, al fine di mantenere la diversita' biologica nella Regione o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i SIC corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione; t) sito di interesse naturalistico regionale (SIR): l'area, geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata, che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT