LEGGE REGIONALE 8 Giugno 2007, n. 7 - Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio.

CAPO I
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 20

giugno 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

P r i n c i p i

  1. La Regione, in attuazione dell'art. 27 della Costituzione e in riferimento alle Regole Penitenziarie Europee approvate nel gennaio 2006 e alle altre norme di diritto internazionale: a) detta norme per rendere effettivo il godimento dei diritti umani dei cittadini in stato di detenzione, nel rispetto della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta) e successive modifiche; b) adotta, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, misure di carattere sanitario, sociale e istituzionale idonee a garantire i diritti delle persone in esecuzione penale prevedendo, in armonia con la legge 8 novembre 2000 n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, conformemente ai provvedimenti adottati dallo Stato in attuazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, un sistema integrato di interventi in cui enti territoriali, istituzioni dello Stato, aziende sanitarie, organismi del terzo settore e del volontariato concorrono al perseguimento degli obiettivi comuni.

    CAPO II
    Diritto alla salute

    Art. 2.

    F i n a l i t a'

  2. La Regione, nel rispetto delle competenze stabilite dall'art. 117 della Costituzione e dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale, tutela il diritto alla salute dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali minorili e nei centri di prima accoglienza di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), di seguito denominati istituti, ubicati nel territorio regionale. 2. In attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e dell'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e successive modifiche, e' riconosciuta la parita' di trattamento, in materia di assistenza sanitaria, fra cittadini liberi e cittadini detenuti ed internati, ivi compresi i minori. 3. La Regione, attraverso le aziende USL, assicura ai detenuti e agli internati, ivi compresi i minori, livelli di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative, analoghi o equiparabili a quelli previsti per gli individui in stato di liberta'.

    Art. 3.

    Protocolli di intesa

  3. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale, provvede a verificare, in collaborazione con le competenti amministrazioni, il rispetto del diritto alla salute della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, negli istituti e con apposita relazione scritta riferisce agli organi regionali, i temi, i problemi e gli interventi da realizzare nell'ambito del progetto obiettivo di cui all'art. 4. 2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di sanita', sentito il tavolo interassessorile di cui all'art. 13, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi del decreto legislativo n. 230/1999, stipula appositi protocolli d'intesa da sottoscrivere con i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile nel quale sono individuati: a) gli impegni che la Regione e gli organi del Ministero della Giustizia assumono per migliorare lo stato di salute della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori; b) le modalita' di potenziamento ed integrazione dei servizi e di collaborazione tra gli istituti penitenziari e le aziende sanitarie nella predisposizione dei programmi e nella esecuzione delle attivita' per la salute dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, sottoposti a provvedimenti penali e cautelari; c) i criteri per rendere possibile la partecipazione dei detenuti alle attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione, tenuto conto delle competenze e delle responsabilita' che spettano all'amministrazione penitenziaria per la tutela del diritto alla sicurezza; d) il personale, i beni strumentali e le risorse economiche messi a disposizione da ciascuna delle amministrazioni contraenti per...

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