LEGGE REGIONALE 6 Luglio 2007, n. 9 - Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 (Disposizioni per l''esercizio del trasporto pubblico non di linea a norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all''articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 10

giugno 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana la segunte legge:

Art. 1. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 58/1993 e successive modifiche

  1. Il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 58/1993 e' sostituito dal seguente: "2. Il possesso dei requisiti di idoneita' fisica e' soddisfatto se l'interessato non sia consumatore abituale di droghe, non faccia abuso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermita' o da qualsiasi malformazione o patologia tali da impedire il regolare esercizio dell'attivita' di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti. Il possesso dei citati requisiti di idoneita' fisica deve essere provato mediante apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.". 2. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 58/1993, come modificato dalla legge regionale n. 7/2005, e' sostituito dal seguente: "3. Il possesso dei requisiti di idoneita' morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati: a) abbiano riportato per uno o piu' reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, una o piu' condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi; b) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio nonche' per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza); c) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) e successive modifiche; d) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n....

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