REGOLAMENTO REGIONALE 18 Gennaio 2007, n. 1 - Regolamento per gli interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30

gennaio 2007)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 29 settembre 2003, n. 30, "Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue)", di seguito denominata legge regionale, detta disposizioni finalizzate all'attuazione degli interventi ivi disciplinati e concernenti, in particolare, la concessione e l'erogazione dei contributi e degli indennizzi, la revoca della concessione ed il recupero delle somme indebitamente percepite nonche' il controllo ed il monitoraggio sull'applicazione della legge regionale.

    Art. 2.

    Bando e presentazione delle domande

  2. Le domande di contributo e d'indennizzo sono presentate alle strutture decentrate della Direzione regionale agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate strutture regionali decentrate, secondo modalita' indicate nell'apposito bando emanato dalla suddetta direzione. 2. Il bando specifica in particolare: a) i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande; b) il contenuto della domanda, secondo moduli da allegare al bando; c) la documentazione da presentare unitamente alle domande; d) le risorse disponibili; e) le condizioni di ricevibilita' e quelle di ammissibilita' delle domande. 3. Il bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

    Art. 3.

    I s t r u t t o r i a

  3. Le strutture regionali decentrate, che curano l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, provvedono in particolare a: a) verificare la ricevibilita' delle domande; b) comunicare ai richiedenti, relativamente alle domande ricevibili, l'avvio del procedimento istruttorio, entro trenta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande stesse; c) accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge regionale; d) richiedere, qualora sia utile ai fini dell'istruttoria, l'eventuale integrazione della documentazione ed il rilascio di dichiarazioni, fissando un termine perentorio per l'invio di quanto richiesto, pena l'inammissibilita' della domanda alla valutazione della Regione; e) trasmettere al direttore della Direzione regionale agricoltura, di seguito denominato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT