Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 ottobre 2007 (dalla Regione Lombardia) Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attivita' libero-professionale intramuraria - Iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia per garantire l'eserc...

Ricorso della Regione Lombardia, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, on. dott. Roberto Formigoni, autorizzato con delibera di giunta regionale n. VIII/005465 del 6 ottobre 2007, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dagli avv. Pio Dario Vivone e prof. Beniamino Caravita di Toritto e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 181 del 6 agosto 2007, recante "Disposizioni in materia di attivita' libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", per violazione degli artt. 117, 118, 119 della Costituzione e dei principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di buon andamento (art. 97 Cost.) e di leale collaborazione (art. 120 Cost.).

La legge 3 agosto 2007, n. 120 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2007 reca "Disposizioni in materia di attivita' libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria".

La possibilita' di ricorrere a prestazioni sanitarie erogate intramoenia ma in regime di tipo libero-professionale risponde alla necessita' di garantire il fondamentale diritto alla salute sancito dall'art. 32 della Costituzione anche sotto il profilo della autodeterminazione dei singoli, intesa quale libera scelta, in assenza della quale ogni piu' ampia somministrazione di prestazioni risulterebbe in verita' lesiva del diritto sociale protetto e non in grado di soddisfarlo.

Si tratta di attivita' che il personale sanitario esercita al di fuori dell'orario di lavoro e non in regime ambulatoriale o di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito, con oneri economici a completo carico dello stesso, secondo tariffe predeterminate. Il ricorso alle prestazioni in regime di libera professione prevede la corresponsione di una tariffa comprensiva dell'onorario dei sanitari coinvolti. Il cittadino puo' quindi, pagando le prestazioni, rivolgersi ad uno specifico specialista dipendente, in modo diretto e personale stabilendo con lo stesso un rapporto fiduciario di libera scelta. Gia' nel d.lgs. n. 502 del 1992 (in particolare all'art. 4 comma 10) come modificato dal d.lgs., 19 giugno 1999, n. 229 e' previsto che all'interno dei presidi, delle aziende ospedaliere siano riservati spazi adeguati per consentire la libera professionale intramuraria in regime di degenza con camere a pagamento. La legge qui impugnata reca una disciplina analitica e di dettaglio sull'attivita' libero-professionale intramuraria e tuttavia infrange in modo palese il vigente riparto di competenze tra Stato e Regioni.

Il comma 1 dell'art. 1 prevede che al fine di garantire l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano debbano assumere "le piu' idonee iniziative" finalizzate alla realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, allo scopo di creare e rendere disponibili spazi idonei allo svolgimento di tale attivita'.

Il seguente comma 2 prescrive che l'adozione di tali "piu' idonee iniziative" dovra' essere portata a compimento entro il termine di diciotto mesi dalla data del 31 luglio 2007 (e dunque entro 31 gennaio 2009). Durante tale periodo, e negli ambiti in cui non siano stati ancora applicate le prescritte iniziative, il comma 2 precisa che continuano ad applicarsi i provvedimenti gia' adottati in precedenza per la medesima finalita', in deroga al precedente termine del 31 luglio 2007 (previsto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248). Il medesimo comma 2 prevede inoltre che, nello stesso arco temporale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attivita' libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario che esplica attivita' assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (ai sensi dell'art. 39 della legge n. 833 del 1978).

Il comma 3 impone che il collaudo degli interventi di ristrutturazione edilizia sia conseguito dalle regioni entro il termine del 31 gennaio 2009; in caso contrario e' prevista la risoluzione degli accordi di programma per il finanziamento statale alle regioni.

Il comma 4 precisa poi che puo' essere prevista, ove ne sia dimostrata la necessita' e nell'ambito delle risorse disponibili, l'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attivita' sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria, i quali corrispondano ai criteri di congruita' e idoneita' per l'esercizio delle attivita' medesime, tramite l'acquisto, la locazione, la stipula di convenzioni, - autorizzate dalle regioni e province autonome previo parere vincolante da parte del Collegio di direzione e ove non costituito di una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attivita' libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. E' altresi' prescritto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilita' propria, l'attivita' libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio, nel rispetto delle seguenti modalita':

  1. affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a cio' destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni, da eseguire in sede o tempi diversi rispetto a quelli istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle medesime prestazioni, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro;

  2. garanzia della riscossione degli onorari relativi alle prestazioni erogate sotto la responsabilita' delle aziende, policlinici e istituti di cui al comma 1. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi della seguente lettera c);

  3. determinazione, in accordo con i professionisti, di un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attivita' libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attivita' di prenotazione e di riscossione degli onorari;

  4. monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attivita' istituzionale; attivazione di meccanismi di riduzione dei tempi medi di attesa; garanzia che le prestazioni urgenti vengano effettuate entro 72 ore;

  5. prevenzione delle situazioni che determinano un conflitto di interessi e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilita' dei direttori generali per omessa vigilanza;

  6. adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attivita' libero-professionale intramuraria, siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche nel periodo di operativita' transitoria, fermo restando il termine tassativo del 31 gennaio 2009;

  7. progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attivita' istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria.

L'art. 1 stabilisce poi, al comma 5, che i soggetti erogatori del Servizio sanitario nazionale (azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico) predispongono un piano aziendale (di cui devono assicurare adeguata pubblicita), in ordine, ai volumi di attivita' istituzionale e di attivita' libero-professionale intramuraria, con riferimento alle singole unita' operative. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attivita' istituzionale e di' quella libero-professionale intramuraria, nonche' i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorita' di accesso.

Il comma 6 individua i tempi entro i quali i piani devono essere presentati alla regione o provincia autonoma competente: e' infatti previsto che essi debbano essere presentati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge qui impugnata ed entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. E' poi prescritto che la regione o provincia autonoma competente approvi il piano, o possa richiedere variazioni o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla presentazione. In tale ultima ipotesi essi sono presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla regione o provincia autonoma entro i successivi sessanta giorni. Subito dopo l'approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano al Ministero della salute. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione, in assenza di...

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