Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 ottobre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Caccia - Norme della Regione Lombardia - Prelievo venatorio in deroga alle specie fringuello, peppola e storno, per la stagione venatoria 2007/2008 - Disposizione attuativa della legge regionale n. 2 del 2...

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

Contro la Regione Lombardia in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 6 agosto 2007, n. 20, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 9 agosto 2007 e recante il titolo "Approvazione dei piani di prelievo venatorio per la stagione venatoria 2007/2008 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sul prelievo in deroga)".

La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 settembre 2007 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).

Con la legge in esame la Regione Lombardia consente il prelievo venatorio in deroga alle specie fringuello, peppola e storno, per la stagione venatoria 2007/2008, in attuazione della legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2007, legge quadro sul prelievo venatorio in deroga.

Com'e' noto, la legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2007 e' stata oggetto, nello scorso aprile 2007, di impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale da parte del Governo, in quanto contrastante con l'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CE. Tale legge, infatti, non prescrivendo l'obbligo di argomentare i motivi per i quali i successivi provvedimenti in deroga siano riconducibili alle esigenze individuate dalla normativa comunitaria e attribuendo al consiglio regionale il compito di approvare con legge regionale annuale il Piano venatorio in deroga adottato dalla giunta trasforma a regime una deroga che, nel sistema della direttiva comunitaria, deve rimanere un provvedimento eccezionale, adottato sulla base di una precisa e puntuale analisi dei presupposti e delle condizioni di fatto, stabilite ai fini dell'adozione delle deroghe, al contrario, nella legge quadro della Regione Lombardia la deroga si profila come "ordinaria", temporalmente riferita ad un atto legislativo necessario e cadenzato, estraneo alla previsione e alla ratio dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

Le disposizioni contenute nella legge regionale 6 agosto 2007, n. 20 risultano conseguentemente (per la regola generale della illegittimita' derivata dall'atto presupposto) egualmente in contrasto con la direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli...

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