Ordinanza emessa il 7 dicembre 2006 dalla Corte di appello di Bari nel procedimento penale a carico di Brattoli Mauro Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova...

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sottoscritti magistrati.

Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. l, legge n. 46/2006, proposta all'udienza del dal procuratore generale;

Osserva in fatto

Con sentenza in data 4 aprile 2005 il Tribunale di Trani sezione distaccata di Molfetta ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Brattoli Mauro in ordine all'imputazione di appropriazione indebita ascrittagli, per tardivita' della querela.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello il p.m. e la p.c.

All'udienza del 18 maggio 2006 il procuratore generale ha eccepito l'illegittimita costituzionale dell'art. 593 c.p.p. con riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25, 111 e 112 Cost..

Osserva in diritto

La questione e' evidentemente rilevante nel presente giudizio ove si consideri che l'art. 593 c.p.p. ha reso, nella nuova formulazione, inammissibile l'appello della pubblica accusa, in precedenza previsto dal codice di rito, con l'ovvia conseguenza che, se fosse accolta l'eccezione, il p.m. potrebbe coltivare un gravame che in caso contrario gli sarebbe inesorabilmente precluso;

La norma, della quale il procuratore generale ha eccepito l'illegittimita' costituzionale, limitata radicalmente l'appellabilita' delle sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado; Invero il secondo comma dell'art. 593, nell'attuale formulazione, consente al pubblico ministero ed all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento solo se ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 603 cpv. c.p.p., per l'assunzione di prove decisive sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado;

L'art. 10, legge n. 46/2006 prevede poi che la legge stessa trovi applicazione per i procedimenti in corso;

La nuova disciplina priva, nella maggior parte dei casi, la pubblica accusa della facolta' di appellare una sentenza di proscioglimento pronunziata dal giudice di primo grado. L'esercizio di tale facolta' presuppone infatti, secondo l'attuale normativa, che dopo il giudizio di primo grado; siano emerse nuove prove decisive.

La limitazione delle facolta' processuali della pubblica accusa e' di tale portata da apparire in contrasto con valori di fondamentale rilevanza costituzionale ed in particolare:

1) il principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale, da parte del pubblico ministero, pilastro della giurisdizione penale e' previsto dall'art. 112 Cost. in quanto funzionale alla concreta attuazione di altri valori di rango costituzionale;

Invero la giurisprudenza costituzionale ha da tempo affermato che l'esercizio dell'azione penale affidata all'ufficio del pubblico ministero, costituisce manifestazione del fondamentale principio di legalita' sancito dall'art. 25 Cost., in quanto espressione della fondamentale esigenza che alla commissione difatti illeciti, lesivi di valori - sovente, a loro volta di rango costituzionale, o comunque di elevata rilevanza sociale - segua l'inflizione di una pena.

2) il principio del contraddittorio processuale previsto dall'ad. 111 Cost. ed in particolare la esigenza, affermata nel secondo comma, che il processo si svolga in condizioni di piena parita' delle parti;

Invero nella previsione del Costituente il contraddittorio assurge a valore che prescinde dai contingenti interessi delle parti in quanto costituisce garanzia di approssimazione quanto piu' efficace possibile alla verita'. Ed in quest'ottica, la parita' fra le parti, prima che tutela delle stesse, e' oggettiva esigenza di un contraddittorio reale. La parita' non puo', pertanto, che inerire anche alla fase dell'appello e, nell'ambito di essa, al suo momento introduttivo e fondante, ossia la definizione dei casi in cui e' consentito appellare. E', quindi, evidente che la nuova normativa implica un palese squilibrio fra le parti; impedendo quasi totalmente al pubblico ministero l'appello in caso di assoluzione dell'imputato in primo grado, mentre nell'opposta ipotesi di affermazione della penale responsabilita' e' concessa all'imputato piena facolta' di impugnazione.

3) la nuova normativa appare inoltre, del tutto irragionevole ove si consideri che con la riforma del 1998, che ha introdotto nel nostro ordinamento il giudice unico di primo grado e con la successiva legge Carotti, il legislatore ha enormemente ristretto il numero dei procedimenti trattati in primo grado dal giudice collegiale, estendendo a dismisura quello dei giudizi affidati al tribunale in composizione monocratica ed al g.u.p. A chi paventava le minori garanzie di equilibrio riflessione ed approfondimento che normalmente il giudice monocratico offre rispetto al collegio si e' obiettato che la garanzia della collegialita' sarebbe stata comunque assicurata dal giudice collegiale di merito di secondo grado. La nuova normativa, pertanto, contrasta in modo stridente con le precedenti scelte del legislatore e non si tratta di un problema che puo' essere relegato nel dibattito astratto tra i processualpenalisti, nella misura in cui incide pesantemente e, con l'attuale disciplina, irrimediabilmente sull'affidabilita' ed attendibilita' della giurisdizione risolvendosi in un vero e proprio diniego di giustizia non si puo', infatti, dimenticare che nella gran parte degli uffici per la cronica carenza dell'organico, processi anche delicati e complessi sono trattati da giudici onorari monocratici, designati senza alcun serio controllo di preparazione e capacita' professionale, e la pubblica accusa viene sostenuta in udienza dal V.P.O. nominati con gli stessi discutibili criteri.

4) Ulteriore evidente disparita' di trattamento tra le parti private ed il p.m. deriva dal dichiarato intento del legislatore di attribuire alla parte civile la facolta' di impugnazione negata alla pubblica accusa, con una ulteriore incettabile prevalenza attribuita all'interesse privato rispetto all'interesse pubblico.

5) E' altresi' palese la totale irragionevolezza di un processo che, nato come penale con l'appendice eventuale e meramente sussidiaria di una domanda di risarcimento, prosegue in appello come processo esclusivamente civile, celebrato dinanzi al giudice penale per iniziativa e volonta' di una parte privata che, pur non avendo il potere di promuovere l'azione autonomamente in sede penale, ha il potere esclusivo di proseguirla dinnanzi al giudice di appello penale.

La Corte ritiene, infine, di dover pianamente condividere le considerazioni svolte dalla Corte di assise di appello di Bari nell'ordinanza in data 14 giugno 2006, allegata la presente provvedimento nel quale deve intendersi integralmente trascritta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

1) Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'art. 443, comma 1, come modificato dall'art. 2 della predetta legge, nonche' dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della legge n. 46/2006 medesima per contrasto con gli articoli 24, 25, 111, 112, secondo comma, e terzo della Costituzione e per le ragioni specificate in premessa;

2) Per l'effetto ordina trasmettersi immediatamente i relativi atti alla Corte costituzionale e sospende il processo nei confronti delIimputato;

3) Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addi' 7 dicembre 2006

Il...

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