Ordinanza emessa il 10 aprile 2007 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Morlando Tommaso contro Banca Intesa S.p.A. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta dal legislatore ...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti relativi alla causa civile iscritta al n. R.G. 1362/2006, nello sciogliere la riserva formulata all'udienza collegiale del 7 marzo 2007;

O s s e r v a i n f a t t o

Con atto di citazione notificato il 22 dicembre 2005 il sig. Morlando Tommaso, titolare del c/c n. 302552/01 acceso presso la. filiale di S. Antimo della S.p.A. Banca Intesa, riferiva di aver impartito al suddetto istituto di credito ordini di acquisto di titoli argentini per il complessivo importo di 85.822,84 euro. Detti acquisti, avvenuti su proposta e sollecitazione dei funzionari della banca, erano stati effettuati nella convinzione che si trattasse di titoli sicuri, con restituzione garantita del capitale, da parte dell'istante cheaveva sempre mostrato scarsa propensione al rischio. La precaria situazione economica e anziana dello Stato Argentino era invece ben nota all'operatore bancario che, incurante degli interessi del cliente, nessuna informazione aveva fornito circa la pericolosita' dei titoli acquistati e coinvolti nel notorio default del 2001. Cio' premesso l'esponente, asserendo che la S.p.A. Banca Intesa aveva dato corso a ordini nulli per difetto della necessaria forma scritta, aveva agito in conflitto di interessi ed aveva operato in violazione delle norme imperative di settore che le imponevano di richiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza finanziaria e propensione al rischio, di consegnargli il documento sui rischi generali degli investimenti e di fornire le necessarie formazioni circa la natura ed i rischi delle specifiche operazioni compiute, la conveniva in giudizio chiedendo al tribunale adito di dichiarare la nullita' dei contratti di intermediazione finanziaria in questione per le indicate causali con condanna della banca alla restituzione della somma di 85.222,84 euro oltre interessi legali dalla data del default. In subordine veniva richiesto al tribunale di dichiarare la risoluzione per inadempimento degli indicati contratti sulla scorta delle contestate violazioni con condanna in ogni caso dell'istituto di credito al risarcimento del danno patito da ragguagliare al capitale perduto, ai patimenti esistenziali subiti ed alla perdita della possibilita' di impiegare la somma in investimenti piu' redditizi.

Con comparsa di risposta notificata il 15 marzo 2006 la S.p.A. Banca Intesa resisteva alla domanda di cui invocava il rigetto deducendo che: a) l'obbligo della forma scritta risultava assolto mediante sottoscrizione degli ordini di acquisto dei bonds argentini e del contratto di mandato per la negoziazione in strumenti finanziari con allegata scheda che prevedeva espressamente l'acquisto di titoli volti a privilegiare la redditivita' piuttosto che la protezione del capitale; b) l'attore era persona molto competente in ambito borsistico e con alta propensione al rischio come dimostrato anche dal nuovo contratto per la negoziazione di titoli sottoscritto il 13 maggio 2003 e dalle operazioni molto speculative tuttora poste in essere; c) gli acquisti oggetto di lite erano stati effettuati in piena autonomia, senza alcuna sollecitazione del personale bancario, e dopo aver ricevuto tutte le informazioni sulla rischiosita' dell'investimento da parte dell'istituto di credito che nessuna conoscenza aveva avuto delle difficolta' dello Stato argentino fino alla dichiarazione di default; d) nessuna allegazione in fatto supportava l'affermata esistenza di un conflitto di interessi; e) il contratto di acquisto di bonds per 25.822,84 euro concluso il 27 ottobre 1997 era antecedente non solo all'entrata in vigore del Reg. CONSOB n. 11522 del 1° luglio 1998 ma anche del d.lgs. n. 58/1998 con conseguente irrilevanza dell'asserita violazione dei doveri di comportamento dell'intermediario prescritti dalle indicate norme; f) gli acquisti di bond argentini rappresentavano una quota minima degli investimenti attorei con irravisabilita' della gravita' dell'inadempimento richiesta ex art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto; g) il Morlando aveva in ogni caso concorso alla produzione del danno non disinvestendo quando la difficile situazione finanziaria dell'Argentina era...

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