Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Parlamento - Immunita' e prerogative - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni alle quali hanno preso parte persone divenute successivamente membri del Parlamento, effettuate nel corso di procedimenti penali riguardanti le stesse o terzi - Ritenuta utilizzabilita' subordinatame...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 4 e 6 della legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), promosso con ordinanza del 15 ottobre 2004 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di G. G. ed altri, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 68, secondo e terzo comma, 101 (recte: 111), secondo e terzo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonche' in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), nella parte in cui - secondo l'interpretazione accolta dal giudice a quo - stabilisce che, ai fini dell'utilizzazione delle conversazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, intercettate in qualsiasi forma sia nell'ambito di procedimenti nei quali il parlamentare e' indagato che nell'ambito di procedimenti riguardanti terzi, e' necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare anche quando quest'ultimo ha acquisito la qualita' di membro del Parlamento in data successiva a quella di esecuzione delle operazioni;

che il rimettente riferisce che, nel procedimento a quo, erano state eseguite intercettazioni telefoniche su utenze intestate o in uso alla persona sottoposta alle indagini G. G., nonche' su utenze intestate o in uso ad altri soggetti, i quali, nel corso delle conversazioni, avevano riferito di condotte poste in essere da detta persona;

che, all'esito delle indagini preliminari, il pubblico ministero aveva ritenuto di dover procedere nei confronti di detto indagato e di altre persone per i reati di cui agli artt. 319 e 326 del codice penale e all'art. 96 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);

che, peraltro, avendo l'indagato acquisito la qualita' di parlamentare - in quanto eletto alla Camera dei deputati - successivamente alle intercettazioni, il pubblico ministero aveva fatto istanza al giudice a quo, affinche' richiedesse alla Camera di appartenenza del predetto l'autorizzazione ad utilizzare i risultati delle intercettazioni stesse, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003;

che, al riguardo, il rimettente dichiara di condividere l'interpretazione posta a base dell'istanza, stando alla quale la disciplina dettata dagli artt. 4 e 6 della citata legge si...

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