Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Notificazioni all'opponente che si difende personalmente - Previsto deposito in cancelleria, in caso di mancata dichiarazione di residenza o mancata elezione di domicilio nel Comune ove ha sede il giudice - Den...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza del 10 agosto 2006 dal Giudice di pace di Roma sezione distaccata di Ostia nel procedimento civile vertente tra Giuseppe Di Claudio e il Comune di Roma, iscritta al n. 264 del registro ordinanze del 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, edizione straordinaria del 26 aprile 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento di sanzioni amministrative, irrogate dal Comune di Roma per violazioni del codice della strada, il Giudice di pace di Ostia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

che il giudice rimettente denuncia il quarto comma dell'art. 22, nella parte in cui obbliga l'opponente, che abbia scelto di difendersi personalmente, a dichiarare la propria residenza o ad eleggere il domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, nonche' il quinto comma dello stesso art. 22, nella parte in cui dispone, nel caso di omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune ove risiede il giudice adito, che le notificazioni al ricorrente vengano eseguite mediante deposito in cancelleria;

che, secondo quanto riferisce il giudice rimettente, l'opponente, costituendosi di persona, ha dichiarato la propria residenza in Salcito (Campobasso) e il domicilio in Fiumicino (Roma), cioe' in comuni che non sono sede del giudice di pace adito (Roma-Ostia), sicche' alla notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizionesi e' provveduto, secondo la "prevalente, conforme e consolidata interpretazione giurisprudenziale" della Corte di cassazione (sezioni unite, sentenze numeri 5665 del 1991 e 2945 del...

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