Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento e procedure concorsuali - Corrispondenza diretta al fallito - Disciplina introdotta dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 - Individuazione dei soggetti abilitati a ricevere la corrispondenza indirizzata al fallito - Obbligo in capo agli amministratori o li...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), cosi' come modificato dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promosso con ordinanza del 27 giugno 2006 dal Tribunale ordinario di Brescia nel procedimento civile vertente tra il Fallimento Panatronic S.r.l. e Poste Italiane S.p.A., iscritta al n. 278 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 27 giugno 2006, il Tribunale ordinario di Brescia ha sollevato questione incidentale di costituzionalita', in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), cosi' come modificato dall'art. 45 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui tale disposizione non prevede piu' che la corrispondenza diretta al fallito debba essere consegnata direttamente al curatore del fallimento;

che il rimettente e' chiamato a giudicare in ordine al reclamo presentato dal curatore del fallimento di una societa' di capitali avverso il provvedimento col quale era stata rigettata la richiesta di emissione di misura cautelare volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 48 legge fall., l'ordine a Poste Italiane S.p.A. di consegnare al predetto curatore la corrispondenza che "fosse giacente, pervenisse o fosse indirizzata" alla societa' fallita;

che, affermata l'applicabilita' al fallimento de quo, dichiarato con sentenza del 4 febbraio 2006, dell'art. 48 legge fall. nel testo riformato dall'art. 45 del d.lgs. n. 5 del 2006, il giudice a quo ha precisato che, mentre il testo previgente della citata disposizione prevedeva che la corrispondenza inviata al fallito dovesse essere consegnata al curatore, il quale tratteneva presso di se' solo quella riguardante il fallimento, l'attuale testo normativo prevede che sia il fallito, ricevuta la corrispondenza a lui indirizzata, a dover consegnare al curatore quella inerente i rapporti compresi nel fallimento;

che, secondo il rimettente, alla luce della vigente legislazione, il reclamo cautelare dovrebbe essere respinto, con cio' evidenziandosi, sotto il profilo della rilevanza, la ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale di Brescia, ritenuto di doverla...

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