Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Importo calcolato in via presuntiva con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la contestazione della violazione - Impossibilita' di provare, attraverso la prova testimoniale, l'effettiva durata del ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 20 ottobre 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da Belardi Lorenzo conto l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Milano 3 iscritta al n. 396 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che la commissione tributaria provinciale di Milano, con ordinanza del 20 ottobre 2006, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) nella parte in cui esclude dall'ambito dei mezzi istruttori utilizzabili nel processo tributario, la prova testimoniale, per violazione degli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione;

che l'incidente di costituzionalita' e' sollevato nel corso del giudizio di impugnazione del provvedimento con cui l'Agenzia delle entrate di Milano ha irrogato, nei confronti di B.L., titolare di un salone per parrucchiere, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per l'impiego di una lavoratrice non risultante dalle scritture obbligatorie;

che il ricorrente nel giudizio a quo ha contestato che la sanzione sia stata calcolata in relazione al periodo di tempo 1° gennaio - 1° ottobre 2004, sostenendo che il rapporto di lavoro irregolare aveva avuto inizio soltanto pochi giorni prima della constatazione dell'infrazione, chiedendo, quindi, di essere ammesso a provare con testimoni tale circostanza;

che il giudice a quo, dopo aver rilevato che sussiste "anche in base al disposto dell'art. 5 cod. proc. civ. [...] la giurisdizione delle commissioni tributarie...

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