Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione della posizione stipendiale in godimento al 31 dicembre 1...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), promossi con ordinanze del Tribunale di Oristano del 5 maggio 2006, iscritte ai numeri da 618 a 659 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 3, 4 e 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il Tribunale di Oristano, con piu' ordinanze di analogo tenore (iscritte ai numeri da 618 a 659 del registro ordinanze 2006), emesse in data 5 maggio 2006, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, nonche' ai principi del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti, della stabilita' e della coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), nella parte in cui, facendo salva l'esecuzione dei giudicati gia' formatisi alla data di entrata in vigore della legge medesima, ha stabilito che il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento;

che le ordinanze di rimessione sono state emesse in piu' giudizi vertenti sull'applicazione del suddetto art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, il quale aveva stabilito che al personale ATA, trasferito nei relativi ruoli del personale statale, era riconosciuta, ai fini giuridici ed...

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