Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 ottobre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Istruzione - Norme della Regione Lombardia - Sistema educativo di istruzione e formazione professionale - Disciplina regionale del sistema di certificazione delle competenze acquisite a seguito di frequenza...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta delibera del consiglio dei ministri 28 settembre 2007 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, artt. 1, comma 2, 10, 11, 14, comma 2, 18, 24, 28, 30 - pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione 9 agosto 2007, n. 32, recante "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" in relazione all'art. 117 Cost., come piu' specificatamente indicato infra.

  1. - Sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 9 agosto 2007, n. 32, e' apparsa la legge r. 6 agosto 2007, n. 19, che reca "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia".

    La legge si compone di 34 articoli suddivisi in quattro titoli.

    Il Titolo I contiene alcune disposizioni generali. Definisce dapprima l'ambito di applicazione della legge - precisando che, tramite questa la regione esercita la potesta' concorrente in materia di istruzione ed esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale (art. 1) -; illustra, poi, le finalita' e i principi cui le politiche regionali si informano (art. 2), sottolineando che la regione valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ne supporta l'azione (art. 3) e promuove la concertazione sociale e la collaborazione tra istituzioni, quali mezzi per l'integrazione delle politiche per l'istruzione (art. 4). Evidenzia, elencandole, le funzioni spettanti alla regione in materia di istruzione e formazione (art. 5); alle Province in materia di istruzione secondaria superiore e ai comuni in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica (art. 6). Ripartisce, infine, fra Province e comuni, i compiti anche in tema di programmazione dei servizi. I piani provinciali, a loro volta, confluiscono nel piano regionale, da adottare previa conferenza dei servizi (art. 7).

    Il Titolo II (Sistema di istruzione e formazione professionale) si articola in quattro capi.

    Il capo I (art. 10) disciplina il sistema di certificazione nelle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro, prevedendo in particolare che esso si attesti sui diversi livelli europei, come definiti dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio.

    Il capo II reca disposizioni in materia di offerta formativa. Stabilisce in primo luogo, al riguardo, che l'offerta sia articolata:

    in percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e obbligo di istruzione (la cui disciplina si ritrova nel successivo art. 14);

    nei percorsi successivi di istruzione e formazione tecnica superiore (disciplinata all'art. 15);

    nel quinto anno integrativo (art. 11) ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'universita'.

    Vengono...

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