Ordinanza emessa il 30 marzo 2007 dalla Corte di appello di Trieste sull'istanza proposta da Bonazza Alessandro Valentino Processo penale - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Diritto alla riparazione per la durata della custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta - Mancata previsione - Contrasto con la legge di ...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letta l'istanza depositata il 16 settembre 2006, con la quale Bonazza Alessandro Valentino, nato a Trieste il 14 febbraio 1961, ivi residente in via Cotogna n. 41, richiede tempestivamente, ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p., la riparazione per l'ingiusta detenzione dallo stesso subita dall'8 gennaio 1999 all'8 settembre 2000 (anni uno e mesi otto), a seguito dell'arresto effettuato dai Carabinieri del reparto operativo del Comando provinciale di Trieste, convalidato dal g.i.p. di Tribunale di Trieste con ordinanza dd. 11 gennaio 1999, con la quale era altresi' applicata la misura cautelare della custodia in carcere - relativamente a tutti i reati contestati:

1) detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo (pistola cal. 7,65);

2) ricettazione della medesima arma, oggetto di furto;

3) detenzione e porto di arma comune clandestina, perche' priva dei numeri di riconoscimento, in quanto abrasi;

4) tentato omicidio premeditato in danno di Brazzati Claudio -, nell'ambito del procedimento n. 54/1999 RGNR TS nel quale il g.u.p. del Tribunale di Trieste, con sentenza n. 372/1999 di data 26 novembre 1999, derubricato il reato di tentato omicidio premeditato in quello di lesioni personali volontarie pluriaggravate, dichiarava il Bonazza colpevole dei reati ascrittigli e, concesse le circostanze attenuanti della seminfermita' e del danno risarcito prevalenti sulle aggravanti, riconosciuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione e lire 3.000.000 di multa, nonche' al pagamento delle spese processuali, escludendo la concedibilita' della sospensione condizionale della pena ed ordinandone il ricovero in casa di cura e custodia per mesi sei, previa ulteriore verifica della pericolosita' sociale; la Corte di appello di Trieste, con sentenza n. 503/2004 dd. 17 giugno 2004 (irr. il 17 settembre 2004), in parziale riforma della predetta sentenza, ulteriormente derubricato il reato sub 4) in quello previsto e punito dall'art. 590 c.p., dichiarava di non doversi procedere in ordine a tale reato per difetto di querela e rideterminava la pena per i residui reati (capi 1) 2) e 3), ex art. 599 c.p.p., in anni uno, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, revocando altresi' la misura di sicurezza e concedendo i doppi benefici di legge.

Letta la memoria di costituzione dell'Avvocatura dello Stato di Trieste, nell'interesse del convenuto Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale si conclude per il rigetto dell'istanza ovvero, in subordine, per la riduzione del quantum a misura di giustizia;

Fissata l'udienza del 18 gennaio 2007, differita a quella odierna per l'impedimento del difensore, e sentite le conclusioni delle parti comparse;

Ritenuta la propria competenza;

O s s e r v a

Sostiene il ricorrente che - essendo stata sempre riferita la detenzione cautelare al tentato omicidio, prima, ed alle lesioni dolose gravi, poi - potrebbe in primo luogo ipotizzarsi, in relazione all'intervenuto proscioglimento per tale delitto, una detenzione ingiustificata ab inizio.

Sostiene in primo subordine il ricorrente, che certamente non potra' ritenersi giustificata la detenzione per misura superiore a quella cautelare massima per i reati di ricettazione, detenzione e porto dell'arma comune da sparo e dell'arma clandestina, nettamente inferiori anche alla pena irrogata con la sentenza pronunciata dalla Corte di appello.

Infine, ancora per certo, non potranno comunque ritenersi giustificati i cinque mesi e dieci giorni (o la maggior cifra) in cui il Bonazza fu ristretto non essendo piu' giustificata la cautelare per il reato di lesioni personali, rivelatosi infine insussistente; tanto piu' che, tolta la pena inflitta per tale reato, ne e' risultata pena inferiore al presofferto cautelare.

Orbene, la domanda, per i primi due profili evidenziati, non puo' essere accolta.

L'ordinanza applicativa della misura cautelare (al pari della richiesta del pubblico ministero) e' infatti esplicitamente riferita a...

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