Ordinanza emessa il 20 giugno 2007 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia sul ricorso proposto da Zingale Pino contro Consiglio di presidenza della Corte dei conti ed altri Contabilita' pubblica - Regione Siciliana - Revisore contabile presso la Riscossione Sicilia S.p.A. - Potere di scelta attribuito all'Amministrazione regionale ...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 173/2007, sezione prima, proposto da Zingale Pino, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pitruzzella e Fabio Raneri, come da procure a margine, rispettivamente, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Palermo, via Di Marco n. 29;

Contro il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, la Corte dei conti, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio studi e rapporti istituzionali, servizio per il personale delle Magistrature, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso cui domiciliano per legge in via Alcide De Gasperi n. 81, e nei confronti della Riscossione Sicilia S.p.A. e della Presidenza della Regione Siciliana, non costituitesi in giudizio, per l'annullamento previa sospensione.

Quanto al ricorso principale:

del diniego di autorizzazione ad assumere l'incarico di revisore contabile presso la Riscossione Sicilia S.p.A. deliberato dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti nella seduta del 18 gennaio 2007;

della deliberazione dello stesso Consiglio di Presidenza n. 30 del 19 gennaio 2007, e per la declaratoria del diritto all'autorizzazione ad accettare l'incarico di revisore contabile presso la Riscossione Sicilia S.p.A.

Quanto ai motivi aggiunti:

del diniego di autorizzazione ad assumere l'incarico di revisore contabile presso la Riscossione Sicilia S.p.A. deliberato dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti nella seduta del 18 gennaio 2007;

della deliberazione dello stesso Consiglio di Presidenza n. 30 del 19 gennaio 2007;

dell'ulteriore deliberazione di diniego n. 164 del 20 aprile 2007, e per la declaratoria del diritto all'autorizzazione ad accettare l'incarico di revisore contabile presso la Riscossione Sicilia S.p.A.

Visti il ricorso introduttivo al giudizio ed i motivi aggiunti;

Visti l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e la memoria prodotta dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il referendario Achille Sinatra;

Uditi in occasione dell'adunanza camerale del primo giugno 2007, i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

F a t t o

  1. - Con il ricorso principale del giudizio n. 173/2007 r.g., notificato il 24 gennaio 2007 e depositato il successivo giorno 26, il Consigliere della Corte dei conti dott. Pino Zingale, in servizio presso la sezione giurisdizionale della Corte per la Regione Siciliana, ha impugnato la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, assunta nell'adunanza del 17-18 gennaio 2007, che ha respinto l'istanza del magistrato di autorizzazione ad assumere l'incarico di revisore contabile presso la "Riscossione Sicilia" S.p.A. per la durata di tre anni, ed ha indetto una procedura concorsale riservata ai magistrati della Corte in servizio presso gli uffici aventi sede in Sicilia.

    Il diniego e' stato pronunciato sulla scorta della seguente motivazione: "Considerato che il Consiglio di presidenza, nell'adunanza del 20 dicembre 2006, ha ritenuto - anche alla luce dei principi esplicitati nella sentenza della Corte costituzionale n. 224/1999, in particolare al punto 9 della parte normativa (recte: motiva) - che detto incarico non sia autorizzabile ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 388/1995, e dei relativi criteri applicativi, approvati con deliberazione n. 227 in data 28 giugno 2002 e successive modificazioni (art. 6, comma 1, lettera c)".

    La nomina del consigliere Zingale a revisore dei conti della "Riscossione Sicilia" S.p.A. e' stata richiesta sulla scorta dell'art. 3 della legge regionale siciliana 5 dicembre 2006, n. 21 (pubblicata nella G.U.R.S. n. 56 del 7 dicembre 2006, ed entrata in vigore, per disposizione dell'art. 8 della medesima legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione), che prevede che l'incarico di revisore contabile della "Riscossione Sicilia" S.p.A. debba essere ricoperto da un magistrato della Corte dei conti in servizio presso gli uffici della stessa Corte dislocati nella Regione Siciliana.

    La "Riscossione Sicilia" S.p.A., a norma dell'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie") e' la societa' a capitale pubblico maggioritario regionale cui sono riferiti, in Sicilia, gli obblighi, i diritti e i rapporti che in ambito nazionale fanno capo alla Riscossione S.p.A. ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.

    In particolare, per l'art. 2, comma 2, della suddetta l.r. n. 19/2005, a decorrere dal 1° ottobre 2006 e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio regionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla regione mediante la "Riscossione Sicilia" S.p.A.

  2. - Il ricorso principale in questione censura il provvedimento richiamato per i seguenti motivi (si seguira' la numerazione contenuta in ricorso):

    2) Difetto di motivazione - disparita' di trattamento.

    Il diniego d'autorizzazione impugnato si esprime nel senso che l'incarico in questione non sarebbe autorizzabile ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.P.R. n. 355/1995 e dell'art. 6, comma 1, lettera c) della deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti n. 227/2002; ma la prima delle due norme richiamate dispone che il Consiglio medesimo deve valutare l'istanza dell'interessato alla luce di numerosi parametri, quali natura e tipo dell'incarico, il suo fondamento - normativo, la compatibilita' dell'attivita' d'istituto, e cosi' via; mentre la seconda fa riferimento all'assenza di condizioni che, tenuto conto delle circostanze ambientali (e, in particolare, dell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza) siano tali da determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialita' del magistrato.

    Il provvedimento difetterebbe di idonea motivazione in quanto non avrebbe sufficientemente specificato quali sarebbero, nel caso in esame, le circostanze ambientali atte a determinare, in concreto, la situazione pregiudizievole contemplata dall'art. 6, comma 1, lettera c) della citata deliberazione; ne', a questo fine, gioverebbe il richiamo a Corte cost. n. 224/1999, giacche' tale pronunzia, da un canto, riguarderebbe unicamente gli incarichi conferiti dalla Corte (mediante procedura concorsuale), e non quelli solo autorizzati dalla medesima; e, d'altro canto, la medesima sentenza ha affermato che anche per gli incarichi previsti dalla leggi regionali il Consiglio di presidenza della Corte dei conti conserva intatti i suoi poteri-doveri di deliberazione sulla sola base della normativa statale che disciplina in generale la materia.

    Non potrebbe neppure ipotizzarsi che la motivazione dell'atto impugnato abbia inteso fare riferimento al fatto che il Consigliere Zingale presti servizio in Sicilia, poiche' in tal caso, per ravvisare l'incompatibilita', sarebbe stato utilizzato dal Consiglio, inammissibilmente, un criterio meramente presuntivo.

    3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 388/1995 dell'art. 6, comma 1, lettera c) della deliberazione n. 227 del 22 giugno 2202.

    L'art. 3 della l.r. n. 21/2006 prevede che l'incarico di revisore contabile della "Riscossione Sicilia" S.p.A. debba essere ricoperto da un magistrato in servizio presso gli uffici siciliani della Corte dei conti, cosi' escludendo che possa ravvisarsi, in astratto, una causa di incompatibilita' nel solo fatto che il magistrato prescelto operi nell'isola, e consentendo, residualmente, che il Consiglio di presidenza della Corte dei conti possa valutare unicamente cause di incompatibilita' in concreto, ossia - eventualmente - relative al...

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