Ordinanza emessa il 13 luglio 2007 dalla Corte di appello di Venezia sul reclamo proposto da Peotta Angela Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione - Reclamo alla Corte di appello avverso decreto del tribunale che ha rigettato l'istanza di esdebitazione presentata da persona fisica dichiarata fallita anteriormente all'e...

LA CORTE DI APPELLO

Sul reclamo proposto con ricorso prodotto in data 2 gennaio 2007 da Peotta Angela, rappresentata e difesa dai procc. avv. Aldo Campesan ed Alberto Righi del Foro di Vicenza, elettivamente domiciliata presso lo studio in Venezia, San Marco n. 4590, dell'avv. Enrico Tonolo per mandato in ricorso introduttivo del reclamo, reclamante; in punto: reclamo ex art. 26 l.f. Oggetto: riforma del decreto del Tribunale di Vicenza, depositato in data 19 dicembre 2006 e comunicato in data 21 dicembre 2006, causa trattata all'udienza di Camera di consiglio del 7 giugno 2007, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Angela Peotta interpone reclamo avverso il decreto con cui il Tribunale di Vicenza rigetto' l'istanza di essa reclamante intesa all'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, sul rilievo che in forza della previsione recata dall'art. 150 del d.lgs. 29 gennaio 2006, n. 5, la disposizione dell'art. 142 legge fallimentare, introdotta con il richiamato d.lgs., non trovi applicazione per le procedure che, pur concluse nella vigenza della legge di riforma, abbiano avuto inizio anteriormente all'entrata in vigore della stessa.

La Corte, sul riflesso della natura sostanziale della previsione recata dall'art. 142 legge fallimentare introdotta dalla legge di riforma, e' orientata, viceversa, a ritenere che l'istituto delineato da detta norma sia applicabile alle procedure che, quale quella che ne occupa, pur iniziate anteriormente all'entrata in vigore della legge di riforma, siano dichiarate chiuse con decreto pronunciato nella vigenza di questa.

Tanto premesso quanto alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale del sistema introdotto dal combinato disposto degli artt. 142 e 143 legge fallimentare, si osserva, quanto al merito della questione stessa:

lo speciale istituto introdotto dalla disposizione dell'art. 142 legge fallimentare come modificata dal d.lgs. 29 gennaio 2006, n. 5, e' preordinato alla liberazione del fallito persona fisica dai debiti concorsuali che residuano insoddisfatti e si conclude, in caso di esito favorevole del procedimento, con la dichiarazione di inesigibilita', nei confronti del debitore gia' dichiarato fallito, dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, producendo effetti anche nei confronti dei creditori anteriori all'apertura della procedura di liquidazione che non abbiano presentato domanda di...

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