Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Procedimenti possessori - Fase interdittale - Accoglimento della domanda possessoria - Potesta' del giudice di liquidare le spese con il medesimo provvedimento, ancorche' non avente natura di sentenza - Mancata previsione - Dedotto ingiustificato onere per il ricor...
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 703 e 669-octies del codice di procedura civile promosso dal Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli nel procedimento civile vertente tra F. F. ed altra e la Sadar Costruzioni s.r.l. ed altra, con ordinanza del 10 maggio 2006, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto in fatto
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- Nel corso di un procedimento possessorio il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, premesso di ritenere fondata la proposta domanda di reintegrazione e di non dover peraltro provvedere in tal senso per l'avvenuta, spontanea reintegra posta in essere dai resistenti, con ordinanza del 10 maggio 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 703 e 669-octies del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono che, con il provvedimento di accoglimento della domanda possessoria, il giudice debba provvedere anche sulle spese.
Specifica il remittente di non essere tenuto a fissare l'udienza per il merito, rimessa, in via del tutto eventuale, all'iniziativa delle parti e di non avere i ricorrenti chiesto la condanna dei resistenti alle spese di lite della fase interdittale.
Osserva il Tribunale che, ove nessuna delle parti opti per l'inizio della causa di merito nei termini di legge, il provvedimento che definisce il giudizio puo' divenire definitivo tra le parti in un diverso procedimento, operando, anche per i provvedimenti possessori di reintegrazione e manutenzione del possesso, la norma dell'art. 669-octies, ultimo comma, cod. proc. civ., giusta il richiamo dell'art. 703, secondo comma, dello stesso codice. E tuttavia, pur a fronte di un provvedimento tendenzialmente idoneo ad assumere efficacia definitiva, non e' stata prevista la necessita' di regolare le spese di lite ne' per i provvedimenti possessori ne', piu' in generale, per i provvedimenti cautelari di accoglimento anticipatori della sentenza di merito (di cui all'attuale art. 669-octies cod. proc. civ.).
A tale mancata previsione non pare al giudice a quo che possa porsi rimedio in via di interpretazione delle norme, pur costituzionalmente orientata, in quanto nella disciplina dei provvedimenti cautelari l'unica ipotesi di necessita' di regolare le spese si rinviene nella norma di cui all'art. 669-septies, secondo comma, cod. proc. civ., dettata per il solo e specifico caso di provvedimento di incompetenza o di rigetto della domanda cautelare pronunciata prima dell'inizio della causa di merito. In tale evenienza, la previsione e'...
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