Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Conflitto di attribuzione tra Enti (giudizio per) - Intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi - Inammissibilita' per mancanza dei presupposti giustificativi. Ambiente - Gestione dei rifiuti in Sicilia - Decreti interministeriali di sospensione te...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dei decreti interministeriali del 13 febbraio 2007, adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29 e 30, con i quali sono state sospese le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione previsti nei comuni di Palermo, Favara, Casteltermini, Paterno' e Modica ed e' stato disposto l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato il 16 aprile 2007, depositato in cancelleria il 20 aprile 2007 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra enti 2007;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonche' l'atto di intervento della Platani Energia Ambiente S.c.p.a., della Palermo Energia Ambiente S.c.p.a. e della Tifeo Energia Ambiente S.c.p.a;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 2007 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Uditi gli avvocati Alberto Romano per Platani Energia Ambiente S.c.p.a., Palermo Energia Ambiente S.c.p.a. e Tifeo Energia Ambiente S.c.p.a., Federico Sorrentino per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Regione Siciliana, con ricorso notificato il 16 aprile 2007 e depositato il successivo 20 aprile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo l'annullamento dei decreti interministeriali adottati in data 13 febbraio 2007 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, protocollati gab/dec/26, 27, 28, 29, 30, notificati alla Regione Siciliana il 21 febbraio 2007, con i quali, in via di autotutela, e' stata sospesa, fino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), l'efficacia delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera riguardanti gli impianti di pretrattamento e termovalorizzazione dei rifiuti previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana rilasciate dallo stesso Ministro, in via sostitutiva, ex art. 7, comma 2, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183).

    Ad avviso della ricorrente i decreti impugnati sarebbero lesivi degli artt. 14, lettere f), i), e n), e 17, lettera b), dello statuto della Regione Siciliana (r. d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), dell'art. 118 della Costituzione, nonche' degli artt. 2, comma 1, lettera i), in relazione all'allegato V, n. 2), e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005 e dell'art. 132 della legge della Regione Sicilia n. 6 del 3 maggio 2001 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001).

  2. - La ricorrente ricostruisce, in via preliminare, le vicende che hanno originato il conflitto. In particolare premette in fatto che, nell'ambito della gestione dello stato di emergenza nella Regione Sicilia in ordine alla situazione di crisi socio-economica e ambientale determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, veniva conferito al Presidente della Regione, quale commissario straordinario delegato, il compito di stipulare convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti solidi urbani, al netto della raccolta differenziata, in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia.

    A seguito dell'espletamento di regolare gara, la concessione relativa al servizio di gestione e smaltimento rifiuti veniva affidata a quattro raggruppamenti : 1) Societa' platani energia ambiente; 2) Societa' Tifeo energia ambiente; 3) Palermo energia ambiente; 4) Sicil Power energia ambiente; ognuna con riferimento a specifici ambiti territoriali ottimali.

    In qualita' di concessionari del servizio di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata, i quattro operatori industriali chiedevano al commissario delegato, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), l'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dei progetti relativi al sistema di gestione integrato per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata.

    Il commissario delegato, cui le societa' concessionarie avevano chiesto la valutazione di impatto ambientale, effettuata la dovuta istruttoria, emanava a conclusione dei procedimenti, quattro ordinanze con le quali: a) esprimeva giudizio positivo di compatibilita' ambientale dei progetti; b) approvava, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 22 del 1997, gli elaborati progettuali costituenti il sistema di gestione integrata per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata; c) ne autorizzava la successiva gestione.

    L'efficacia delle citate ordinanze, tuttavia, era subordinata all'acquisizione da parte dei concessionari, prima della messa in esercizio degli impianti, dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera di cui al d.P.R. n. 203 del 1988.

    Nel maggio 2004 le imprese concessionarie presentavano, quindi, richiesta di autorizzazione all'emissione in atmosfera, ai sensi degli artt. 6 e 7 del citato decreto, all'Assessorato regionale territorio e ambiente.

    Nel novembre-dicembre 2005 le imprese concessionarie, trascorsi i termini assegnati all'Assessorato regionale territorio e ambiente per pronunciarsi, vista l'inerzia dell'organo regionale, presentavano istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, perche' lo stesso, avvalendosi dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 7, comma 2, del d. P. R. n. 203 del 1988, si pronunciasse sulla domanda di rilascio delle autorizzazione alle emissioni.

    Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i ministri della salute e delle attivita' produttive, considerata l'inerzia del competente ufficio dell'Assessorato regionale siciliano territorio e ambiente e valutata la regolarita' della richiesta avanzata dalle imprese, provvedeva al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, generate dagli impianti di termovalorizzazione e dagli impianti di preselezione in questione. Il Commissario delegato, preso atto dell'intervenuta autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fissava per ciascuna societa' la data di inizio del servizio di trattamento, assegnando un nuovo termine per l'inizio dei lavori.

    Il 29 agosto 2006 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convocava una conferenza di servizi per l'annullamento...

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