Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento - Esclusione (salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Applicabilita' della nuova discipli...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, promossi nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 31 marzo e del 12 maggio 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Trieste, del 20 aprile, del 29 marzo (nn. 2 ordd.), del 5 (nn. 3 ordd.) e del 19 aprile (nn. 3 ordd.), del 3 maggio, del 31 ottobre, del 30 novembre, del 26 ottobre, del 20 aprile, dell'8 agosto (nn. 2 ordd.), del 21 settembre, del 26 e del 31 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 365 e 430 del registro ordinanze 2006 ed ai nn. 137, da 321 a 329, 332, 333, 343, da 366 a 371 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 e nn. 13, 18, 19 e 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ventuno ordinanze, sostanzialmente coincidenti nella parte motiva, la Corte di appello di Trieste e la Corte d'assise d'appello di Trieste hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge;

che, sotto il profilo della rilevanza, i rimettenti premettono che in forza dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 - il cui art. 1, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., ha sottratto al pubblico ministero il potere di appellare le sentenze di proscioglimento - i giudizi dovrebbero essere definiti con ordinanze non impugnabili di inammissibilita';

che, nel merito, i rimettenti dubitano della legittimita' costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., nel testo...

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