Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Violazione del divieto per lo straniero espulso di far rientro nel territorio dello Stato senza autorizzazione - Trattamento sanzionatorio - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e della finalita' rieducativa della pena nonche' dedotta lesione dei diritt...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), promossi con ordinanze del 16 marzo, 7 maggio, 25 ottobre, 3 e 30 novembre 2005, del 1° aprile e 16 maggio 2006 dal Tribunale di Gorizia e con ordinanze del 26 luglio e 5 dicembre del 2005, 14 gennaio, 23 marzo, 31 marzo, 5, 6 e 21 aprile, 29 maggio, 24 ottobre (n. 2 ordinanze), 15 novembre e 18 dicembre 2006 dal Tribunale di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 317 e 338 del registro ordinanze 2005, ai nn. 8, 23 e 43 del registro ordinanze 2006, e ai nn. 36 e 37 del registro ordinanze 2007; al n. 538 del registro ordinanze 2005, ai nn. 285, 287, 454, 455, 456, 457, 458 e 503 del registro ordinanze 2006, e ai nn. 262, 263, 456 e 457 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25, 28 e 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2005, nn. 4, 6, 8, 36, 44 e 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 e nn. 8, edizione straordinaria del 26 aprile, e 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, con tre ordinanze di tenore sostanzialmente analogo, deliberate rispettivamente il 16 marzo 2005 (r.o. n. 317 del 2005), il 7 maggio 2005 (r.o. n. 338 del 2005) ed il 30 novembre 2005 (r.o. n. 43 del 2006), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) - nella parte in cui prevede la pena minima della reclusione per un anno per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno;

che il rimettente, chiamato in ciascuno dei procedimenti a quibus a celebrare il giudizio nei confronti di cittadini stranieri accusati del reato di indebito reingresso, ed in particolare a pronunciare sentenza di rito abbreviato od a valutare richieste congiunte di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, dubita della legittimita' costituzionale della norma che fissa il valore minimo della sanzione, il quale sarebbe sproporzionato per eccesso rispetto alla gravita' effettiva dei fatti contestati;

che il Tribunale rileva come la norma censurata sia stata modificata in sede di conversione del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), contestualmente all'analogo intervento compiuto sull'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, che il legislatore avrebbe attuato, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004, a fini di nuova legittimazione dell'arresto obbligatorio per il reato di indebito trattenimento dello straniero nel territorio nazionale;

che, in particolare, a fronte d'un provvedimento che aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale della previsione di arresto concernente un reato per il quale non avrebbe potuto essere successivamente applicata una misura cautelare, pur senza attingere il comma 13 dell'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, il legislatore avrebbe trasformato la relativa contravvenzione in un delitto punito con la reclusione fino a quattro anni con uno scopo "evidentemente preventivo rispetto ad eventuali censure di incostituzionalita", nel contempo sostituendo l'originaria previsione dell'arresto in flagranza con quella dell'arresto obbligatorio, anche fuori dai casi di flagranza;

che dunque, a parere del rimettente, il marcato inasprimento della sanzione per il reato di indebito reingresso non sarebbe connesso alle caratteristiche sostanziali del fenomeno criminoso, rimaste invariate, ed avrebbe quindi alterato la necessaria proporzione tra pena edittale e disvalore della condotta incriminata, con conseguente lesione del principio di uguaglianza e del principio di necessaria finalizzazione rieducativa della pena;

che l'intervento riformatore sulla norma censurata, secondo il Tribunale, sarebbe privo di congruenza perfino rispetto alle ragioni giustificatrici emerse nel corso dei lavori parlamentari, non solo per la riferibilita' della citata sentenza n. 223 del 2004 ad una diversa fattispecie di reato, ma anche, e soprattutto, perche' l'obiettivo di consentire l'applicazione di una misura cautelare dopo l'arresto avrebbe potuto essere raggiunto con la fissazione a quattro anni del valore massimo di pena, senza indicare un minimo tanto elevato da impedire, nei casi di minor gravita', l'irrogazione o l'applicazione di una pena proporzionata;

che la carenza di proporzionalita' sarebbe evidenziata anche dal raffronto tra la pena prevista per l'indebito reingresso e quella comminata per fattispecie che avrebbero natura similare, perche' pertinenti anch'esse a forme di disobbedienza nei confronti di un ordine dell'autorita';

che il Tribunale richiama, a questo proposito, l'art. 650 del codice penale (recante la rubrica "Inosservanza dei...

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