LEGGE REGIONALE 4 Luglio 2007, n. 37 - Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004 n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 'Legge forestale della Toscana').

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del

13 luglio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 77/2004

  1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "legge forestale della Toscana"), e' aggiunto, il seguente: "1-ter. Per i beni immobili in uso al Consiglio regionale, lo stesso Consiglio puo' svolgere, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, anche interventi di manutenzione straordinaria, con la relativa progettazione, entro il limite di spesa di 150.000 euro, dandone comunicazione alla giunta regionale. Al di fuori di questi casi, a tali beni si applicano le disposizioni del capo II del titolo II.".

    Art. 2.

    Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 77/2004

  2. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 77/2004 dopo le parole: "della giunta regionale" sono inserite le seguenti: "e del Consiglio regionale".

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 77/2004

  3. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 77/2004 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine di garantire l'unicita' e la completezza dell'inventario generale, al termine di ogni esercizio le strutture di cui all'articolo 2 inviano al dirigente competente in materia di patrimonio i dati relativi al patrimonio assegnato in uso necessari all'aggiornamento dei registri di cui al comma 2.".

    Art. 4.

    Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 77/2004

  4. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 77/2004 sono aggiunti i seguenti: "1-bis. Le donazioni di beni, ivi comprese quelle che hanno ad oggetto universalita' di beni mobili quali fondi librari e archivistici, si perfezionano, ai sensi del codice civile, mediante atto pubblico. 1-ter. La donazione deve risultare da lettera di intenti del donante o da sua disposizione testamentaria. 1-quater. Le donazioni di beni mobili di modico valore si perfezionano, ai sensi del codice civile, con la diretta consegna dei beni che ne costituiscono oggetto. 1-quinquies. La cessione a titolo gratuito di beni mobili di non elevato valore, effettuata a titolo di ringraziamento da parte di soggetti ai quali la giunta regionale o il Consiglio regionale conferiscono riconoscimenti o che ospitano in esposizioni artistiche e culturali o in...

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