Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 ottobre 2007 (della Provincia autonoma di Trento) Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici del servizio pubblico - Attivita' libero professionale intramuraria - Acquisizione di spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari - Acquisto...

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale 28 settembre 2007, n. 2114 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 26808 del 1° ottobre 2007 (doc. 2), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, ufficiale rogante della provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 3 agosto 2007, n. 120 recante "Disposizioni in materia di attivita' libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2007, limitatamente all'articolo 1, commi 4, 5, 6, 7, primo e quarto periodo, 10 e 11, per violazione: dell'articolo 8, n. 1), dell'articolo 9, n. 10), e dell'articolo 16 dello Statuto di autonomia di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; delle relative norme d'attuazione, in particolare del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, dell'articolo 8 del d.P.R 19 novembre 1987, n. 526 e degli articoli 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; degli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione in connessione con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nei modi e per i profili di seguito illustrati.

F a t t o

La presente controversia ha ad oggetto talune disposizioni statali in materia di attivita' libero professionale intramuraria, recate dalla legge n. 120 del 2007.

Conviene ricordare, con riferimento all'oggetto della controversia, che la Provincia autonoma di Trento e' dotata di competenza legislativa concorrente in materia di "igiene e sanita', compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera", ai sensi dell'art. 9, numero 10), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e degli articoli 8, n. 1, e di potesta' legislativa primaria in materia di "ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto". Nelle medesime materie, la provincia e' titolare delle correlative potesta' amministrative, in virtu' dell'art. 16 Statuto. Converra' anche ricordare che la Provincia di Trento finanzia il servizio sanitario nell'ambito della propria finanza, senza ricorso al fondo sanitario nazionale.

Le norme statutarie ora citate sono state attuate dal d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme d'attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita), il cui art. 2, secondo comma, statuisce che "alle Province competono in particolare le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni e degli enti sanitari", e che "nell'esercizio di tali potesta' esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria". Il comma 3 aggiunge che "le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto".

L'art. 3 d.P.R. n. 474/1975 tiene ferma la competenza statale per determinate funzioni, tra le quali non rientrano quelle di organizzazione della libera professione intramuraria.

La Provincia di Trento ha recepito, con l'articolo 51 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), la normativa statale nella materia di cui si tratta stabilendo che "per la disciplina dell'attivita' libero professionale dei dirigenti del ruolo sanitario trovano applicazione, con la decorrenza fissata dalla normativa statale, le disposizioni di cui all'articolo 72, commi da 4 a 8 nonche' 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".

Successivamente la disciplina di fonte legislativa provinciale e' stata abrogata e integralmente sostituita dall'articolo 32 (Disposizioni concernenti l'esercizio dell'attivita' professionale dei dirigenti del ruolo sanitario) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

Con deliberazioni della Giunta provinciale n. 1662 del 27 febbraio 1998, n. 3334 del 2000 e, da ultimo, n. 1758 del 1° settembre 2006 sono state assunte direttive per disciplinare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria da parte del personale della dirigenza del ruolo sanitario dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Con tali atti sono state anche disciplinate le modalita' dell'attivita' libero-professionale intramuraria.

Con la deliberazione n. 646 del 23 marzo 2001 la giunta provinciale ha approvato un programma per la realizzazione di strutture sanitarie destinate allo svolgimento della libera professione intramuraria.

La provincia dispone dunque di una propria compiuta disciplina delle attivita' di libera professione intramuraria svolta dai medici del servizio pubblico.

Nella materia interviene ora la legge 3 agosto 2007, n. 120, Disposizioni in materia di attivita' libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria.

L'art. 1, contiene in primo luogo talune disposizioni che non costituiscono oggetto del presente ricorso. Tra esse, in particolare, quella del comma 2, che proroga il regime previgente, e venuto a scadenza il 31 luglio 2007, per il periodo in cui non siano ancora state realizzate le strutture necessarie all'esercizio della professione intramuraria.

In questo contesto lo stesso comma 2 stabilisce che, "entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007 ..., le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attivita' libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT