Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Decreti ingiuntivi e sentenze divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 1999, nonche' pignoramenti intrapresi in forza di titoli esecutivi e giudizi di ottemperanza relativi a crediti nei confronti della soppressa azienda univer...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi

MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti), inserito dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43, promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con due ordinanze del 16 novembre 2005 e dal Consiglio di Stato con ordinanza del 4 maggio 2006, rispettivamente iscritte ai nn. 25, 26

e 373 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 6 e n. 41 - serie speciale -

dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione dell'azienda Policlinico Umberto

I, dell'Alse Medica S.r.l. nonche' gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi gli avvocati Rosaria Russo Valentini e Antonio Capparelli per l'azienda Policlinico Umberto I, Sergio Como e Ennio Luponio per la Alse Medica S.r.l. e l'Avvocato dello Stato Antonio

Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di ottemperanza, promosso dalla

Technodal S.r.l. nei confronti dell'azienda Policlinico Umberto I

di Roma, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, terza sezione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 103 e

113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7

(Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti), inserito dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43 (r.o. n. 25 del 2006).

Nel descrivere la vicenda processuale sottoposta al suo giudizio, il Tribunale amministrativo regionale espone che la societa' ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, da parte dell'azienda convenuta, del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso in data 28 aprile 2001 dal Tribunale civile di Roma e dichiarato definitivamente esecutivo, per mancata opposizione, il successivo

14 agosto 2001. Il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti dell'azienda Policlinico Umberto I per servizi prestati dalla societa' ricorrente nei confronti della disciolta azienda universitaria Policlinico Umberto I, nel periodo dal 18 dicembre

1996 al 30 ottobre 1999, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, la prima azienda sopra menzionata era succeduta alla seconda.

Divenuto esecutivo il decreto per mancata opposizione, la societa' creditrice aveva inutilmente esperito le procedure esecutive in sede civile, vedendosi percio' costretta a promuovere il giudizio amministrativo di ottemperanza nei confronti della menzionata azienda. Quest'ultima, costituendosi in giudizio, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce del disposto dell'art. 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136

(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione), aggiunto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, sostenendo, inoltre, che il giudizio doveva essere dichiarato estinto d'ufficio in base alla disposizione censurata.

Il giudice a quo precisa che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve ritenersi infondata, in quanto il giudicato sostanziale portato dal decreto ingiuntivo ormai irrevocabile copre anche l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi del rapporto precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti in sede di opposizione al medesimo; e che si presenta, invece, non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata in via subordinata dalla societa' ricorrente.

Il Tribunale amministrativo regionale remittente, dopo aver richiamato testualmente il contenuto del censurato art. 7-quater, osserva che la seconda eccezione sollevata dall'azienda Policlinico

Umberto I dovrebbe essere accolta, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio di ottemperanza pendente, il che da' conto della rilevanza della sollevata questione di legittimita' costituzionale, in quanto relativa a norma della quale il giudice a quo deve fare applicazione.

Cio' premesso circa la rilevanza, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio osserva che la norma in esame appare in contrasto con i richiamati parametri costituzionali. Ed infatti, la ratio legis e' quella di limitare, anche in sede esecutiva, la successione della neo-istituita azienda Policlinico Umberto I nei rapporti che facevano capo alla soppressa omonima azienda universitaria, "al solo troncone delle obbligazioni relative all'esecuzione dei contratti di durata successivo alla data della sua istituzione", secondo il dettato del menzionato art. 8-sexies del d.l. n. 136 del 2004. In vista di tale obiettivo, il legislatore ha stabilito l'inefficacia dei titoli esecutivi formatisi nei confronti dell'azienda Policlinico Umberto I per crediti sorti anteriormente all'istituzione della medesima - con conseguente inefficacia dei pignoramenti ed estinzione dei giudizi di ottemperanza pendenti - imponendo che, per le esecuzioni intraprese relativamente ai citati titoli esecutivi, vi fosse il subentro del commissario istituito dall'art. 2 del d.l. n. 341 del

1999. Ora, poiche' la disposizione del censurato art. 7-quater fa riferimento ai decreti ingiuntivi ed alle sentenze "esecutivi", stabilendone l'inefficacia, tale locuzione "ne presuppone il passaggio in giudicato".

Compiuta tale ricostruzione del sistema vigente, il giudice a quo ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha fissato in numerose pronunce i limiti ai quali il legislatore deve attenersi nell'emanare norme con efficacia retroattiva, e che nella sentenza n. 525 del 2000 e' stato espressamente stabilito che al legislatore e' precluso intervenire con norme retroattive per annullare gli effetti del giudicato, poiche' in tal modo vengono alterati i rapporti tra il potere legislativo e quello giurisdizionale. La disposizione denunciata, in realta', non si limita, attraverso lo strumento dell'interpretazione autentica, a circoscrivere la portata effettiva della successione dell'azienda Policlinico

Umberto I nei rapporti della precedente azienda universitaria, ma pone nel nulla alcuni provvedimenti giurisdizionali gia' passati in giudicato. In questo modo tale disposizione colpisce il diritto del cittadino ad agire in giudizio per ottenere una pronuncia senza onerose reiterazioni. Ad avviso del Tribunale amministrativo regionale, inoltre, la norma denunciata appare anche viziata da irragionevolezza, perche' incide su provvedimenti passati in giudicato, al solo scopo di "dare rilevanza esterna retroattiva ad un criterio organizzativo di centri di spesa che si sarebbe potuto conseguire con strumenti interni di regresso".

Alla luce di tutte le esposte considerazioni, il giudice remittente sostiene che l'art. 7-quater del d.l. n. 7 del 2005, inserito dalla legge di conversione n. 43 del 2005, sia in contrasto con gli artt. 101 e 103 Cost., sotto il profilo della lesione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giurisdizionale; con gli artt. 24 e 113 Cost., sotto il profilo della lesione del diritto del cittadino di agire in giudizio e di ottenere una pronuncia di merito senza onerose reiterazioni; con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti dell'ordinamento.

2.1. -...

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