Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione - Opposizione a piu' ordinanze riguardanti violazioni oggettivamente e soggettivamente connesse - Competenza del tribunale, ove l'importo complessivo delle sanzioni comminate superi i trenta milioni di lire - Man...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 22-bis, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), inserito dall'articolo 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promosso con ordinanza del 24 gennaio 2006 dal Giudice di pace di Milano nel procedimento civile vertente tra Publidue s.r.l. e il Comune di Milano iscritta al n. 41 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che, con ordinanza del 24 gennaio 2006, pronunciata nel corso di un processo di opposizione avverso cinquantotto ordinanze-ingiunzione, il Giudice di pace di Milano ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22-bis, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), inserito dall'art. 98, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), per asserito contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;

che, in punto di fatto, il giudice a quo riferisce che l'opponente, con unico ricorso, ha proposto opposizione avverso cinquantotto ordinanze-ingiunzione emesse dal Comune di Milano, per violazioni della normativa riguardante l'esposizione di cartelloni pubblicitari, con le quali erano state irrogate sanzioni pecuniarie, ciascuna dell'importo di lire 1.200.000, per un importo complessivo di lire 69.000.000 (pari ad euro 35.645,40);

che, riferisce ancora il rimettente, tutte tali sanzioni si presentano tra loro identiche con riguardo alla norma che si assume violata, alla pubblica amministrazione procedente ed alla fattispecie da cui originano i comportamenti censurati, ordinati "in una medesima sequenza procedimentale", per cui, anche ove le sanzioni fossero...

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